15 gennaio 2011

PUNTEGGI ATTRIBUITI AGLI ELEMENTI DELL’OFFERTA

In relazione ai punteggi attribuiti agli elementi dell’offerta, occorre preliminarmente considerare che la disciplina di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 – attuativa dell’art. 53 direttiva CE 2004/18 e dell'art. 55 direttiva CE 2004/17 – è finalizzata a garantire contemporaneamente alla stazione appaltante la scelta dell’offerta che presenta il migliore rapporto qualità/prezzo ed agli operatori economici la trasparenza dell'attività amministrativa e la parità di trattamento. Per tale ragione, l’individuazione della migliore offerta, discende, nel caso in cui si utilizza il criterio in esame, dalla valutazione comparativa di più fattori previamente individuati dalla stazione appaltante e resi noti nel bando di gara, che deve elencare sia gli elementi di valutazione che saranno assunti dalla Commissione giudicatrice sia il peso attribuito a ciascuno di essi.
La scelta di tale peso è rimessa caso per caso alla stazione appaltante, in relazione alle peculiarità specifiche dell’appalto e, dunque, all’importanza che, nel caso concreto, hanno il fattore prezzo e gli elementi qualitativi. Unico vincolo posto dal legislatore, comunitario e nazionale, è che sia il prezzo sia gli aspetti di carattere qualitativo dell’offerta siano oggetto di valutazione, atteso che l’aggiudicazione con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, anche nel “considerando” n. 46 della direttiva CE n. 18/2004, è definita come quella che tende a garantire il migliore rapporto tra qualità e prezzo. In sintesi dunque può affermarsi che quando per l'aggiudicazione della gara sia stato prescelto il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, rientra nella discrezionalità della stazione appaltante la determinazione della incidenza del prezzo nella valutazione dell'offerta, senza che esista un peso minimo (o massimo) predeterminato per tale elemento, purché la natura propria del criterio, postulante la ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità necessariamente correlato alla specificità di ciascun affidamento, non venga tradita riconoscendosi all’elemento prezzo – ugualmente dicasi per qualsiasi altro elemento - un peso ponderale sproporzionato rispetto a quello attribuito agli altri elementi da valutare (TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 21 novembre 2005, n. 6901). Trattandosi di attività prettamente discrezionale della stazione appaltante, la stessa è sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che in relazione alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, la scelta operata non risulti manifestamente illogica, arbitraria ovvero macroscopicamente viziata da travisamento di fatto (cfr. in tal senso ex plurimis Consiglio Stato, sez. V, 19 novembre 2009, n. 7259; Consiglio di Stato, Sez. VI,, 31 giugno 2008, n.3404; TAR Lazio, Roma, sez. III, 29 aprile 2009, n. 4396; TAR Lazio, Sez. III, 28 gennaio 2009 n. 630).
Applicando tali criteri al caso oggetto di parere, non appare palesemente irragionevole la previsione del bando con cui viene distribuita la ponderazione tra offerta tecnica e prezzo, considerando, da un lato, che i criteri di valutazione dell'offerta, contenuti nella sezione VII, punto 2.1) del bando di gara, sono corrispondenti a quelli indicati a titolo esemplificativo all’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, e dall’altro, le giustificazioni fornite in merito dalla stazione appaltante, che ha riferito di aver operato nel senso della “ricerca della convenienza dal punto di vista tecnico, valorizzando la capacità tecnica, organizzativa e qualitativa degli operatori economici, in cui il peso “prezzo” non assume un valore determinante, in quanto vengono ponderati altri valori…tenuto conto delle caratteristiche oggettive dell’appalto e ritenendo rilevanti ai fini dell’aggiudicazione aspetti qualitativi, quali le caratteristiche tecniche dei materiali, l’impatto ambientale e paesaggistico, la metodologia utilizzata…”.
Parere dell’AVCP n. 210 del 18/11/2010

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