26 febbraio 2012

IL REGIME DELLE RESPONSABILITÀ DEL RUP


Il Regolamento interviene espressamente nella materia della responsabilità introducendo una novità di assoluto rilievo (art. 10, comma 7): l’obbligo, per il responsabile del procedimento, di rendere il conto della gestione con conseguente applicazione, relativamente ai contratti di rilevanza comunitaria nei settori ordinari e a ogni altro contratto di appalto o di concessione che alla normativa propria di tali contratti faccia riferimento, delle disposizioni concernenti i giudizi di conto e di responsabilità di cui al Titolo II, capo V, sezione I, R.D. n. 1214/1934 e delle disposizioni concernenti la forma delle istanze, dei ricorsi e dei termini nei giudizi innanzi alla Corte dei Conti di cui al R.D. n. 1038/1933, nonché dell’art. 2, legge n. 20/1994. L’obbligo di rendiconto assume i caratteri di un obbligo di servizio: il responsabile del procedimento - entro il termine di 60 giorni dall’approvazione del certificato di collaudo - trasmette all’amministrazione aggiudicatrice la documentazione relativa alle fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione del contratto ed in particolare:
a) il contratto, la relazione al conto finale, gli ordinativi di pagamento con gli allegati documenti di svolgimento della spesa a essi relativa;
b) la relazione dell’organo di collaudo ed il certificato di collaudo;
c) la documentazione relativa agli esiti stragiudiziali, arbitrali o giurisdizionali del contenzioso sulle controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto di cui alla Parte IV del Codice.

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RUP E ADEMPIMENTI IN MATERIA RETRIBUTIVA


L’art. 5 del Regolamento, recante «Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell’esecutore e del subappaltatore», ripropone, solo in parte, le disposizioni dell’art. 13, D.M. LL.PP. n. 145/2000, estendendone l’applicazione anche al settore dei servizi e delle forniture. 
A termini del comma 1, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti di cui all’art. 118, comma 8, ultimo periodo, impiegato nell’esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), possono pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli artt. 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del Codice.
Il responsabile del procedimento predispone quietanza dei pagamenti eseguiti dai soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), sottoscritta dagli interessati. Spetta, altresì, al responsabile del procedimento, nel caso di formale contestazione delle richieste di pagamento delle retribuzioni, provvedere all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

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RUP E ADEMPIMENTI IN MATERIA CONTRIBUTIVA


La Parte I, Titolo II del Regolamento, recante «tutela dei lavoratori e regolarità contributiva», all’art. 4 – che ripropone, solo in parte, l’art. 7, D.M. LL.PP. n. 145/2000 estendendone l’applicazione anche al settore dei servizi e delle forniture - detta norme in materia di Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del subappaltatore.
In particolare, il comma 2 stabilisce che in sede di acquisizione d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (in ciascuna fase del ciclo dell’appalto, nelle ipotesi di cui all’art. 6, commi 3 e 4), in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza.
Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) del Regolamento, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. A termini del comma 3, in ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
A termini del comma 8 dell’art. 6 del Regolamento, recante disposizioni in materia di Documento unico di regolarità contributiva, in caso di ottenimento del DURC dell’affidatario del contratto negativo per 2 volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori ovvero dal direttore dell’esecuzione, propone, ai sensi dell’art. 135, comma 1 del Codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l’ottenimento del DURC negativo per 2 volte consecutive riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore ed assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’art. 118, comma 8, del Codice dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico di cui all’art. 8.
A termini dell’art. 196 (recante Disposizioni in materia di documento unico di regolarità contributiva in sede di esecuzione dei lavori) è assegnato alle casse edili (in base all’accordo di livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l’ambito del settore edile) e al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il compito di verificare la regolarità contributiva e assumere i dati, forniti dal direttore dei lavori, relativi all’incidenza della mano d’opera riferita all’esecuzione dei lavori, in relazione al singolo cantiere sede di esecuzione del contratto. Dell’esito della verifica della regolarità contributiva e della congruità della manodopera relativa all’intera prestazione è dato atto nel documento unico di regolarità contributiva di cui all’art. 6, comma 3, lett. e).

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ANOMALIA DELLE OFFERTE


Per quanto riguarda l’anomalia delle offerte, l’art. 121, comma 2 del Regolamento assegna al Responsabile del procedimento la funzione di esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art. 86, comma 5, del Codice, avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara, ove costituita. Tale disposizione si applica, quando il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, anche ai lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 28, comma 1, lett. c), del Codice e superiore alla soglia di cui all’art. 122, comma 9, del Codice, così come ai servizi e alle forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 28, comma 1, lett. b) e superiore alla soglia di cui all’art. 124, comma 8.

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LE FUNZIONI DI RUP PER I CONTRATTI DI FORNITURE E SERVIZI


L’art. 272 del Regolamento per i contratti di forniture e servizi, assegna al responsabile del procedimento la cura e la vigilanza delle fasi in cui si articola ogni singolo intervento. Le Amministrazioni aggiudicatrici nominano il responsabile del procedimento contestualmente alla decisione di realizzare l’intervento, ovvero nella fase di predisposizione del programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi, ove presente. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell’intervento possa essere condotto in modo unitario in relazione a tempi e costi preventivati, oltre che agli ulteriori profili rilevanti eventualmente individuati in sede di verifica della fattibilità del singolo intervento. Nello svolgimento delle attività di propria competenza in ordine al singolo intervento, il responsabile del procedimento svolge funzioni propositive, di coordinamento e informative in ciascuna fase del contratto pubblico: di programmazione, di affidamento e relativo monitoraggio dei tempi, di esecuzione, di collaudo e verifica della conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali. La fase di avvio, monitoraggio e informativa è disciplinata nella Parte IV, Titolo I, artt. 271, 272, 273, del Regolamento; la fase di esecuzione, collaudo, verifica nella Parte IV, Titolo III, capo I e II, artt. 297-311, del Regolamento.
L’art. 272, comma 5, del Regolamento ammette il responsabile del procedimento allo svolgimento congiunto delle funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto, nei limiti delle proprie competenze professionali, a meno di diversa indicazione della stazione appaltante. In caso di cumulo delle funzioni, il responsabile del procedimento svolge le seguenti attività (Parte IV, Titolo III, Capo I e II, artt. 297-325, del Regolamento):
• coordinamento, direzione, controllo tecnico-contabile;
• verifica di conformità delle prestazioni contrattuali in funzione di garanzia della regolare esecuzione del contratto;
• redazione di apposito verbale (o altro documento) di avvio dell’esecuzione del contratto in doppio esemplare, in contraddittorio con l’appaltatore, ove previsto dal capitolato speciale;
• gestione della contabilità predisposta secondo quanto previsto dall’ordinamento di ciascuna stazione appaltante, emissione degli stati di avanzamento delle prestazioni contrattuali, previo accertamento della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni contrattuali;
• ordine di sospensione dell’esecuzione del contratto qualora ricorrano circostanze particolari: avverse condizioni climatiche; forza maggiore; altre circostanze speciali, come la necessità di procedere a varianti ex art. 311;
• redazione verbale di sospensione con le seguenti informazioni: ragioni della sospensione; attività svolte; eventuali cautele per la ripresa; mezzi e strumenti presenti nel luogo di esecuzione;
• emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni;
• disposizione di varianti nei casi di cui all’art. 311, previa approvazione da parte della stazione appaltante;
• collaudo (per i contratti di forniture) o verifica di conformità (per i contratti di servizi). La conclusione delle operazioni deve avvenire non oltre 60 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni (o diverso termine stabilito dall’ordinamento), con obbligo di motivazione in ordine al prolungamento delle operazioni;
• emissione del certificato di collaudo e della verifica di conformità;
• per gli appalti sotto soglia comunitaria: emissione dell’attestazione di regolare esecuzione non oltre 45 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione.
Non è ammesso il cumulo delle funzioni nei casi seguenti: in ogni caso, per interventi di importo superiore a 500 mila euro; per interventi di particolare importanza o complessità sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze e interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità. In tali ipotesi, la stazione appaltante può nominare uno o più assistenti del direttore dell’esecuzione cui affidare per iscritto una o più delle attività di competenza dello stesso.

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LA FIGURA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, «Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163» (pubblicato nella G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010), disciplina la figura del responsabile del procedimento negli artt. 9 e 10 per i lavori pubblici e negli artt. 272, 273 e 274 per servizi e forniture, in un continuum con i principi ispiratori di trasparenza, efficienza ed efficacia, espressi negli artt. 4 e ss. della legge n. 241/1990.
Nel nuovo assetto di competenze del­ineato dal Regolamento, l’azione del responsabile del procedimento è rimodulata secondo principi efficientistici e manageriali. Il risultato è il rafforzamento della centralità del responsabile del procedimento nel sistema di realizzazione dei contratti pubblici di lavori, con estensione al settore dei servizi e delle forniture, nonché della sua connotazione quale centro unitario di imputazione delle funzioni di scelta, controllo, vigilanza nel ciclo dell’appalto. Oltre ai nuovi profili di responsabilità, tra le principali novità in materia di funzioni e compiti del responsabile del procedimento, introdotte dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice (che, in linea generale, ripropone le disposizioni contenute negli artt. 7 e 8, D.P.R. n. 554/1999) si segnalano, in estrema sintesi:
• la validazione dei progetti redatti all’interno della stazione appaltante – sempre che il Responsabile del procedimento non abbia svolto funzioni di progettista – pur in assenza del sistema interno del controllo di qualità, con limitazione a soglie di importo differenziate per opere puntuali e a rete;
• l’ampliamento della deroga ai requisiti professionali per l’esercizio delle funzioni, con innalzamento della soglia limite dai 300 mila ai 500 mila euro e applicabilità non più vincolata alla densità demografica dei Comuni;
• le funzioni di controllo della regolarità del lavoro e la facoltà di risolvere il contratto per verificata sottostima della congruità della manodopera;
• la promozione e definizione, sulla base delle indicazioni del dirigente, delle modalità di verifica dei livelli progettuali, delle procedure di eventuale affidamento a soggetti esterni, delle stime dei corrispettivi da inserire nel quadro economico di progetto;
• la verifica dell’effettiva possibilità di svolgere all’interno dell’ente le diverse fasi di progettazione, senza l’ausilio di consulenze esterne.

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23 febbraio 2012

IL RUP HA L'OBBLIGO DI INGERENZA IN TUTTE LE FASI DEGLI INTERVENTI


Il complesso normativo degli artt. 272 e 273 del Regolamento di attuazione del  Codice dei contratti (Parte IV - Contratti relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari) testimonia della volontà del legislatore di affidare al R.U.P. non solo una competenza diretta circa la osservanza delle procedure tecnico-amministrative, ma una ingerenza in tutte le fasi degli interventi predisposti dalle Amministrazioni, prevedendo laddove non vi sia una competenza operativa e diretta del RUP, compiti di segnalazione, sollecitazione, razionalizzazione, organizzazione, i cui relativi adempimenti ricadono anche in settori di competenza di servizi diversi dell’Amministrazione.
Va ricordato che l’art. 272 del Regolamento n. 207/2010, di attuazione del d.lgs. n. 163/2006 – codice dei contratti, prevede che il RUP “provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento possa essere condotto in modo unitario in relazione a tempi e costi preventivati oltre che agli ulteriori profili rilevanti individuati in sede di verifica della fattibilità del singolo intervento”. 
Il successivo art. 273 (comma 1, lett. f) dispone poi che il R.U.P. “effettua le attività dirette a monitorare i tempi di svolgimento delle varie fasi procedurali dell'intervento, al fine di realizzare le condizioni per il corretto e razionale svolgimento della procedura, segnalando agli organi competenti dell'amministrazione aggiudicatrice eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi”; ed alla lettera g) che “svolge, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali”. (sentenza numero 38 del 24 gennaio 2012 pronunciata dalla Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale)

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15 gennaio 2012

GLI OBBLIGHI INFORMATIVI SUI CONTRATTI PUBBLICI ALL’OSSERVATORIO

Emanato il 27 dicembre 2011 un Comunicato con il quale il Presidente dell’Autorità informa che le credenziali di accesso alle banche dati dell'Autorità non possono essere cedute a soggetti diversi da quelli a cui sono state rilasciate. Di conseguenza non è consentito esternalizzare l'attività di assolvimento degli obblighi informativi sui contratti pubblici verso l'Autorità. Gli obblighi informativi sui contratti pubblici all’Osservatorio non sono delegabili a soggetti esterni all’amministrazione.
Ciò in base a quanto prevede:
-       il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e s.m. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", che definisce le attività in capo al Responsabile del procedimento;
-       il DPR 5 ottobre 2010 n. 207, e s.m., "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", in particolare I'art. 10, co. 1, lett. s), in base al quale il Responsabile del procedimento, tra l'altro, raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio gli elementi relativi agli interventi di sua competenza anche in relazione a quanto prescritto all'art.7, co. 8, del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
-       la Determinazione dell'Autorità n. 10 del 23 febbraio 2001, concernente "Problemi in materia del Responsabile del procedimento";
e CONSIDERATO che:
-       le credenziali di accesso ai data base dell'Autorità sono strettamente personali in quanto consentono I'accesso a informazioni e dati relativi ai contratti pubblici tutelati dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e s.m.;
-       il soggetto tenuto all'obbligo di comunicazione è responsabile, anche sotto il profilo sanzionatorio, della tempestiva trasmissione e della veridicità dei dat banche datii richiesti;
-       il responsabile del procedimento a il soggetto che risponde dell'assolvimento degli obblighi informativi sui contratti pubblici verso I'Autorità.

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27 dicembre 2011

IL RUP E LA SICUREZZA


A carico del responsabile unico del procedimento grava una posizione di garanzia connessa ai compiti di sicurezza non solo nella fase genetica dei lavori, laddove vengono redatti i piani di sicurezza, ma anche durante il loro svolgimento, ove è previsto che debba svolgere un'attività di sorveglianza del loro rispetto. E’ questo il principio ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, sez. IV penale, con la sentenza 15 novembre 2011, n. 41993. 
Nel caso di specie il giudice di prime cure condannava  per il delitto di cui all’art. 589 c.p. per omicidio colposo, il responsabile del procedimento amministrativo di lavori pubblici e responsabile dei lavori, il coordinatore in materia di sicurezza e  il titolare della ditta subappaltatrice, rispettivamente a 6 mesi di reclusione il primo e a 5 mesi di reclusione gli altri due con l’ulteriore risarcimento danni in favore della parte civile. Ai tre, infatti, era stato addebitato di avere consentito, in violazione degli obblighi di sicurezza a loro carico gravanti, che un operaio, intento alla posa in opera della copertura di una piscina, lavorasse in totale assenza delle opere di protezione collettiva previste dal piano di sicurezza e senza precauzioni atte ad evitare la caduta dall'alto. In tale frangente  l’operaio cadeva da un'altezza di circa 10 m. decedendo per gravi lesioni al capo.
La situazione viene confermata anche in secondo grado, ad eccezione del titolare della ditta dichiarando l'estinzione del reato a  suo carico per morte dell'imputato. Il ricorso per cassazione procede solo per il responsabile del procedimento amministrativo di lavori pubblici, in quanto quello presentato dal coordinatore in materia di sicurezza è dichiarato inammissibile per presentazione tardiva.
Sul responsabile dei  lavori, ai sensi dell'art. 6 del d.p.r. 494 del 1996, incombe l’obbligo delle verifica delle condizioni di sicurezza del lavoro in attuazione dei relativi piani (art. 4 ed art. 5, co. 1, lett. a) d.p.r. cit.). Inoltre, il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto nei tempi e costi preventivati e nel rispetto della sicurezza e la salute dei lavoratori, in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
Sommando i diversi compiti a carico del responsabile deriva quella posizione di garanzia ai compiti di sicurezza non solo nella fase genetica dei lavori, laddove vengono redatti i piani di sicurezza, ma anche durate il loro svolgimento, ove è previsto che debba svolgere un'attività di sorveglianza del loro rispetto.
Da ciò ne consegue che in ogni caso era onere del RUP, a fronte di modifiche progettuali, in adempimento degli obblighi sopra richiamati, controllare la adeguatezza dei piani di sicurezza alla salvaguardia dell'incolumità dei lavoratori.
Né il lamentato comportamento negligente della persona offesa (che non avrebbe utilizzato le cinture), può escludere la rilevanza causale della condotta omissiva dell'imputato. Infatti, «la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio propria della lavorazione svolta».

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21 settembre 2011

SUPPORTO AL RUP E AL DL

Il giudice amministrativo (TAR Lazio – Sez. Terza Bis, sentenza n.12075/2009 del 22.10.2009), ha posto in evidenza come l’ATI, in quanto già aggiudicataria del servizio di supporto al responsabile unico del procedimento non avrebbe potuto essere destinataria del servizio di supporto alla direzione dei lavori per l’esecuzione della medesima opera.
Ciò non solo per quanto evidenziato dal ricorrente circa il fatto che l’incarico di supporto al responsabile del procedimento deve ritenersi aver interessato anche la fase di elaborazione degli atti di gara per il servizio di direzione dei lavori e di indizione della stessa gara poi aggiudicata al medesimo soggetto di supporto al responsabile del procedimento; il TAR ha, infatti, evidenziato che “l’attività del responsabile del procedimento si correla necessariamente a quella del direttore dei lavori, nel senso che l’esercizio dei poteri del primo postula il preventivo svolgimento delle attività e delle funzioni del secondo, donde la necessità dell’attribuzione di dette funzioni a soggetti distinti”.
Al riguardo, l’art. 119, comma 2, del d.lgs. n.163/2006 prevede, per i lavori, che il regolamento di cui all’art. 5 del medesimo d.lgs. stabilisce le tipologie e gli importi massimi per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il direttore dei lavori.
L’art. 7, comma 4 del Regolamento (D.P.R. 554/99) stabilisce che le due figure possano coincidere solo per interventi di importo non superiore a 500.000,00 euro.

Il TAR ha convenuto, pertanto, che “ad un medesimo soggetto non possa attribuirsi la contestuale veste di supporto al responsabile del procedimento e di direttore dei lavori, pena la rilevata commistione di funzioni foriera di un possibile conflitto di interessi, atteso...che il soggetto chiamato a vigilare sulla direzione dei lavori si avvale per tale attività del medesimo soggetto di cui si avvale il direttore dei lavori per le attività sottoposte alla vigilanza del responsabile del procedimento”.
Le disposizioni richiamate pongono in evidenza l’obbligatorietà, per interventi di non modesta entità, di soggetti distinti per lo svolgimento dei compiti di responsabile del procedimento e di direttore dei lavori; le disposizioni, come evidenziato anche dal TAR, trovano motivazione in esigenze concrete per una corretta esecuzione dei lavori, atteso che al responsabile del procedimento e al direttore dei lavori sono attribuiti compiti diversi ma complementari.
E’ noto, infatti, che talune circostanze tipiche dell’esecuzione degli appalti presuppongono iniziative da parte della direzione dei lavori, alle quali corrispondono valutazioni e conseguenti provvedimenti del responsabile del procedimento. Può farsi riferimento, a titolo meramente esemplificativo, al caso in cui si renda necessaria una variante in corso d’opera: mentre è rimesso al direttore dei lavori il compito di promuovere la redazione della variante, al responsabile del procedimento è demandato di accertare le cause, le condizioni e i presupposti che, a norma di legge, consentono di disporre tale variante (art. 134 D.P.R. 554/99). Deliberazione dell’AVCP n. 70 del 16 novembre 2010

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30 aprile 2011

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La differenza tra il responsabile del procedimento della L. n. 241/90 e quello previsto dal Codice dei contratti pubblici la si può evidenziare su almeno due aspetti di carattere pratico: mentre il responsabile del procedimento di cui alla L. n. 241/90 (artt. 4 e 5) costituisce una figura che, normalmente, cura l’istruttoria del procedimento amministrativo, preoccupandosi, in buona sostanza, della organizzazione di tutte le funzioni preliminari rispetto alla determinazione finale del procedimento amministrativo ed avendo riguardo, essenzialmente alle questioni che attengono la definizione dell’organizzazione dell’attività amministrativa preliminare rispetto alla emanazione del provvedimento amministrativo, l’art. 10 del Codice dei contratti pubblici ha come elemento di riferimento l’articolazione, in capo a tale figura, di funzioni e compiti di carattere operativo concernenti, essenzialmente, la definizione di ogni modalità pratica inerente lo svolgimento di atti connessi alla emanazione di provvedimenti da parte dell’amministrazione aggiudicatrice.
Se il responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della L. n. 241/90 può dirsi espressione della definizione di compiti istruttori, il responsabile del procedimento individuato dall’ l’art. 10 del Codice dei contratti pubblici e dalla relativa normativa contenuta nel regolamento di attuazione, costituisce la rappresentazione di compiti di carattere pratico che sono riferiti direttamente ed immediatamente alla qualificazione degli interventi specifici dell’amministrazione in materia di lavori pubblici.
Il RUP è il vero e proprio “dominus” dell’intero procedimento per l’affidamento dei lavori e per la qualificazione degli interventi che sono relativi alla realizzazione delle opere: il suo ruolo infatti non è surrogabile né sostituibile da parte di alcun altro soggetto e la sua competenza è direttamente funzionale al raggiungimento di scopi che sono, in definitiva, quelli propri dell’amministrazione aggiudicatrice.Il RUP rappresenta un soggetto dotato di una funzione particolare rispetto a quella di altri organi coinvolti nell’ambito della sequenza procedimentale e, dal punto di vista operativo, è egli stesso espressione della necessità del raggiungimento di effetti per la propria azione che vanno al di là della mera definizione delle funzioni prevista dalla L. n. 241/90.

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17 febbraio 2011

LE FUNZIONI DEL RUP NEI CONTRATTI DI FORNITURE E SERVIZI

L’art. 272 del Nuovo Regolamento assegna al Responsabile del procedimento la cura e la vigilanza delle fasi in cui si articola ogni singola acquisizione. Le Amministrazioni aggiudicatrici nominano il Responsabile del procedimento contestualmente alla decisione di procedere all’acquisizione, ovvero nella fase di predisposizione del programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi, ove presente, relativo all’esercizio successivo.
Il Responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché l’acquisizione possa essere condotta in modo unitario in relazione a tempi e costi preventivati, nonché alla sicurezza e salute dei lavoratori oltre che agli ulteriori profili rilevanti eventualmente individuati in sede di verifica della fattibilità del singolo intervento.
Nello svolgimento delle attività di propria competenza in ordine al singolo intervento, il Responsabile del procedimento svolge funzioni propositive, di coordinamento e informative in ciascuna fase del contratto pubblico: di programmazione, di affidamento e relativo monitoraggio dei tempi, di esecuzione, di collaudo e verifica della conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali.
Il Responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto, a meno di diversa indicazione della stazione appaltante.
La fase di avvio, monitoraggio e informativa è disciplinata nella Parte IV, Titolo I, artt. 271, 272, 273, del Regolamento; la fase di esecuzione, collaudo, verifica nella Parte IV, Titolo III, capo I e II, artt. 297-311, del Regolamento.

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16 febbraio 2011

RUP E REGIME DELLE RESPONSABILITÀ

Il Nuovo Regolamento interviene espressamente nella materia della responsabilità introducendo una novità di assoluto rilievo (art. 10, comma 7): l’obbligo, per il Responsabile del procedimento, di rendere il conto della gestione con conseguente applicazione, relativamente ai contratti di rilevanza comunitaria nei settori ordinari e a ogni altro contratto di appalto o di concessione che alla normativa propria di tali contratti faccia riferimento, delle disposizioni concernenti i giudizi di conto e di responsabilità di cui al Titolo II, capo V, sezione I, R.D. n. 1214/1934 e delle disposizioni concernenti la forma delle istanze, dei ricorsi e dei termini nei giudizi innanzi alla Corte dei Conti di cui al R.D. n. 1038/1933, nonché dell’art. 2, legge n. 20/1994.
L’obbligo di rendiconto assume i caratteri di un obbligo di servizio: il responsabile del procedimento - entro il termine di 60 giorni dall’approvazione del certificato di collaudo - trasmette all’amministrazione aggiudicatrice la documentazione relativa alle fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione del contratto ed in particolare:
a) il contratto, la relazione al conto finale, gli ordinativi di pagamento con gli allegati documenti di svolgimento della spesa a essi relativa;
b) la relazione dell’organo di collaudo ed il certificato di collaudo;
c) la documentazione relativa agli esiti stragiudiziali, arbitrali o giurisdizionali del contenzioso sulle controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto di cui alla Parte IV del Codice.

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15 febbraio 2011

RUP E ADEMPIMENTI IN MATERIA RETRIBUTIVA

L’art. 5 del Nuovo Regolamento, recante «Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell’esecutore e del subappaltatore», ripropone, solo in parte, le disposizioni dell’art. 13 del D.M. LL.PP. n. 145/2000, estendendone l’applicazione anche al settore dei servizi e delle forniture.
A termini del comma 1, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti di cui all’art. 118, comma 8, ultimo periodo, impiegato nell’esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), possono pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli artt. 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del Codice.
Il Responsabile del procedimento predispone quietanza dei pagamenti eseguiti dai soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), sottoscritta dagli interessati.
Spetta, altresì, al Responsabile del procedimento, nel caso di formale contestazione delle richieste di pagamento delle retribuzioni, provvedere all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

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14 febbraio 2011

RUP E ADEMPIMENTI IN MATERIA CONTRIBUTIVA

La Parte I, Titolo II del Nuovo Regolamento, recante «tutela dei lavoratori e regolarità contributiva», all’art. 4 – che ripropone, solo in parte, l’art. 7, D.M. LL.PP. n. 145/2000 estendendone l’applicazione anche al settore dei servizi e delle forniture - detta norme in materia di intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del subappaltatore.
In particolare, il comma 2 stabilisce che in sede di acquisizione d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (in ciascuna fase del ciclo dell’appalto, nelle ipotesi di cui all’art. 6, commi 3 e 4), in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) del Nuovo Regolamento, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. A termini del comma 3, in ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
A termini del comma 8, in caso di ottenimento del DURC dell’affidatario del contratto negativo per 2 volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori ovvero dal direttore dell’esecuzione, propone, ai sensi dell’art. 135, comma 1 del Codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l’ottenimento del DURC negativo per 2 volte consecutive riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore ed assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’art. 118, comma 8, del Codice dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico di cui all’art. 8.
A termini dell’art. 6 del Nuovo Regolamento, recante disposizioni in materia di Documento unico di regolarità contributiva, in caso di ottenimento del DURC dell’affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori ovvero del direttore dell’esecuzione, propone, per grave inadempimento contrattuale, la risoluzione del contratto ai sensi delle disposizioni e delle procedure di cui all’art. 136 del Codice. Ove l’ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione di cui all’art. 118, comma 8, del Codice, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico di cui all’art. 8.
A termini dell’art. 196 (recante Disposizioni in materia di documento unico di regolarità contributiva in sede di esecuzione dei lavori) è assegnato alle Casse Edili (in base all’accordo di livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l’ambito del settore edile) e al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il compito di verificare la regolarità contributiva e assumere i dati, forniti dal direttore dei lavori, relativi all’incidenza della mano d’opera riferita all’esecuzione dei lavori, in relazione al singolo cantiere sede di esecuzione del contratto. Dell’esito della verifica della regolarità contributiva e della congruità della manodopera relativa all’intera prestazione è dato atto nel documento unico di regolarità contributiva di cui all’art. 6, comma 3, lett. e).
Non risulta riproposta, nell’ultima versione del Regolamento, la norma secondo cui in caso di DURC che accerti la non corrispondenza alla stima di congruità della manodopera compiuta in sede progettuale, il responsabile del procedimento, in base all’entità dello scostamento aveva, alternativamente, facoltà di: rimandare la valutazione di congruità in sede di collaudo; diffidare per iscritto il contraente; proporre la risoluzione del contratto.

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RUP E ANOMALIA DELLE OFFERTE

Per quanto riguarda l’anomalia delle offerte, l’art. 121, comma 2 del D.P.R. 207/2010 (Nuovo Regolamento) assegna al responsabile del procedimento la funzione di esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art. 86, comma 5, del Codice, avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara, ove costituita. Tale disposizione si applica, quando il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, anche ai lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 28, comma 1, lett. c), del Codice e superiore alla soglia di cui all’art. 122, comma 9, del Codice, così come ai servizi e alle forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 28, comma 1, lett. b) e superiore alla soglia di cui all’art. 124, comma 8.

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23 gennaio 2011

IL RUP NEL NUOVO REGOLAMENTO

Il DPR 5 ottobre 2010, n. 207, «Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”» (pubblicato nella G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010), disciplina la figura del Responsabile del procedimento negli artt. 9 e 10 per i lavori pubblici e negli artt. 272, 273 e 274 per servizi e forniture, in accordo con i principi ispiratori di trasparenza, efficienza ed efficacia, espressi negli artt. 4 e ss. della legge n. 241/1990.

L’azione del Responsabile del procedimento è rimodulata secondo principi efficientistici e manageriali. Il risultato è il rafforzamento della centralità del responsabile del procedimento nel sistema di realizzazione dei contratti pubblici di lavori, con estensione al settore dei servizi e delle forniture, nonché della sua connotazione quale centro unitario di imputazione delle funzioni di scelta, controllo, vigilanza nel ciclo dell’appalto. Oltre ai nuovi profili di responsabilità, tra le principali novità in materia di funzioni e compiti del responsabile del procedimento, introdotte dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice (che, in linea generale, ripropone le disposizioni contenute negli artt. 7 e 8, D.P.R. n. 554/1999) si segnalano, in estrema sintesi:
• la validazione dei progetti redatti all’interno della stazione appaltante – sempre che il Responsabile del procedimento non abbia svolto funzioni di progettista – pur in assenza del sistema interno del controllo di qualità, con limitazione a soglie di importo differenziate per opere puntuali e a rete;
• l’ampliamento della deroga ai requisiti professionali per l’esercizio delle funzioni, con innalzamento della soglia limite dai 300 mila ai 500 mila euro e applicabilità non più vincolata alla densità demografica dei Comuni;
• le funzioni di controllo della regolarità del lavoro e la facoltà di risolvere il contratto per verificata sottostima della congruità della manodopera;
• la promozione e definizione, sulla base delle indicazioni del dirigente, delle modalità di verifica dei livelli progettuali, delle procedure di eventuale affidamento a soggetti esterni, delle stime dei corrispettivi da inserire nel quadro economico di progetto;
• la verifica dell’effettiva possibilità di svolgere all’interno dell’ente le diverse fasi di progettazione, senza l’ausilio di consulenze esterne.

L’art. 272, comma 5, del Nuovo Regolamento ammette il responsabile del procedimento allo svolgimento congiunto delle funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto, nei limiti delle proprie competenze professionali, a meno di diversa indicazione della stazione appaltante. In caso di cumulo delle funzioni, il responsabile del procedimento svolge le seguenti attività (Parte IV, Titolo III, Capo I e II, artt. 297-325, del Regolamento):
• coordinamento, direzione, controllo tecnico-contabile;
• verifica di conformità delle prestazioni contrattuali in funzione di garanzia della regolare esecuzione del contratto;
• redazione di apposito verbale (o altro documento) di avvio dell’esecuzione del contratto in doppio esemplare, in contraddittorio con l’appaltatore, ove previsto dal capitolato speciale;
• gestione della contabilità predisposta secondo quanto previsto dall’ordinamento di ciascuna stazione appaltante, emissione degli stati di avanzamento delle prestazioni contrattuali, previo accertamento della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni contrattuali;
• ordine di sospensione dell’esecuzione del contratto qualora ricorrano circostanze particolari: avverse condizioni climatiche; forza maggiore; altre circostanze speciali, come la necessità di procedere a varianti ex art. 311;
• redazione verbale di sospensione con le seguenti informazioni: ragioni della sospensione; attività svolte; eventuali cautele per la ripresa; mezzi e strumenti presenti nel luogo di esecuzione;
• emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni;
• disposizione di varianti nei casi di cui all’art. 311, previa approvazione da parte della stazione appaltante;
• collaudo (per i contratti di forniture) o verifica di conformità (per i contratti di servizi). La conclusione delle operazioni deve avvenire non oltre 60 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni (o diverso termine stabilito dall’ordinamento), con obbligo di motivazione in ordine al prolungamento delle operazioni;
• emissione del certificato di collaudo e della verifica di conformità;
• per gli appalti sotto soglia comunitaria: emissione dell’attestazione di regolare esecuzione non oltre 45 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione.

Non è ammesso il cumulo delle funzioni nei casi seguenti: in ogni caso, per interventi di importo superiore a 500 mila euro; per interventi di particolare importanza o complessità sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze e interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità. In tali ipotesi, la stazione appaltante può nominare uno o più assistenti del direttore dell’esecuzione cui affidare per iscritto una o più delle attività di competenza dello stesso.

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