15 gennaio 2011

NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

In relazione alla illegittimità del bando di gara nella parte in cui prevede che la nomina della Commissione giudicatrice venga effettuata secondo le modalità indicate dall’art. 84 del DLgs. n. 163/2006 anziché secondo le modalità fissate dalla Legge regionale, si deve considerare l’insegnamento della Corte Costituzionale in merito al delicato rapporto tra legge statale e legge regionale nell’ambito dei contratti pubblici, posto che il concorso della Regione al finanziamento dell’opera non è di per sé elemento sufficiente e determinante per la prevalenza della normativa regionale su quella statale.
Al riguardo, come già ricordato dall’Autorità nel parere n. 149 del 9.9.2010, la Consulta ha chiarito che la disciplina degli appalti pubblici, intesa in senso complessivo, include diversi "ambiti di legislazione" che “si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono”: in essa, pertanto, si profila una interferenza fra materie di competenza statale e materie di competenza regionale, che, tuttavia, “si atteggia in modo peculiare, non realizzandosi normalmente in un intreccio in senso stretto”, ma con la “prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa” in relazione agli oggetti riconducibili alla competenza esclusiva statale, esercitata con le norme recate dal D.Lgs. n. 163/2006 (sentenza n. 401 del 23 novembre 2007).
La stessa Consulta, sulla base di tali direttrici, ha precisato che “non è condivisibile la tesi secondo cui la normativa delegata – attinente alla composizione ed alle modalità di scelta dei componenti della Commissione giudicatrice – troverebbe fondamento nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza. Essa presuppone, infatti, che tali norme abbiano ad oggetto specificamente i criteri e le modalità di scelta del contraente, idonei ad incidere sulla partecipazione dei concorrenti alle gare e, dunque, sulla concorrenzialità nel mercato, nel senso che dai diversi moduli procedimentali utilizzati potrebbero derivare conseguenze sulla minore o maggiore possibilità di accesso delle imprese al mercato medesimo, e sulla parità di trattamento che deve essere loro riservata. La norma in esame, invece – pur disciplinando aspetti della stessa procedura di scelta – è preordinata ad altri fini e deve seguire il generale regime giuridico che è loro proprio, senza che possano venire in rilievo le esigenze di salvaguardia della competitività nel mercato, le quali giustificano, in base a quanto disposto dall'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, l'intervento legislativo dello Stato. Orbene, gli aspetti connessi alla composizione della Commissione giudicatrice e alle modalità di scelta dei suoi componenti attengono, più specificamente, alla organizzazione amministrativa degli organismi cui sia affidato il compito di procedere alla verifica del possesso dei necessari requisiti, da parte della imprese concorrenti, per aggiudicarsi la gara. Da ciò deriva che non può essere esclusa la competenza legislativa regionale nella disciplina di tali aspetti”.
Conseguentemente la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 84, comma 8, del DLgs. n. 163/2006 nella parte in cui “non prevede che abbia carattere suppletivo e cedevole rispetto ad una divergente normativa regionale che abbia già diversamente disposto o che disponga per l’avvenire”.
Nel caso oggetto di parere, il ricorso all’art. 84, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 da parte della stazione appaltante - stante il carattere suppletivo e cedevole della citata norma rispetto alla diversa disciplina dettata dalla legge regionale - potrebbe ritenersi esente da censura di illegittimità soltanto nel caso in cui il bando di gara lo prevedesse per far fronte alla motivata ed oggettiva impossibilità di procedere alla nomina della Commissione in conformità ai criteri fissati dalla norma regionale. Tale circostanza, però, non si riscontra nel caso in esame, dove la lex specialis dispone semplicemente che “ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., la valutazione della migliore offerta è demandata ad una commissione giudicatrice”, senza prevedere il carattere suppletivo della predetta disciplina statale.
Parere dell’AVCP n. 210 del 18/11/2010

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