21 aprile 2011

BONIFICA DEI SITI INQUINANTI

In materia di siti inquinanti l’art. 252 d.lgs. n. 152/2006, in relazione ai siti di interesse nazionale, devolve al Ministero dell’Ambiente la sola competenza in merito alle procedure di bonifica, lasciando, invece, inalterata la competenza della Provincia, desumibile dall’art. 244, ad ordinare l’adozione delle misure ritenute, in via provvisoria necessarie per la messa in sicurezza di emergenza, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente del sito di competenza statale. La validità del provvedimento della Provincia non è inficiata dalla mancata acquisizione del parere tecnico del comune, ove sia stato chiesto al Comune di espletare le opportune valutazioni entro un dato termine e questo sia trascorso infruttuosamente, atteso che l’art. 244 cit. usa l’espressione "sentito il Comune" e non già "acquisito il parere del Comune". CdS VI, 12 aprile 2011 n. 2249

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