13 aprile 2011

CIRCOLARE INAIL SU DURC

Con la Circolare n. 22 del 24/03/2011 l'Inail ha comunicato che il portale www.sportellounicoprevidenziale.it tramite il quale aziende, intermediari, stazioni appaltanti e Soa possono accedere per effettuare le richieste del Durc, è stato oggetto di un intervento di aggiornamento. Sono state in particolare implementate nuove funzionalità riguardanti i contratti per forniture e servizi, anche in economia, la grafica ed il contenuto dei certificati, nonché l'emissione di un nuovo Durc in sostituzione di uno precedente annullato. In merito all'entrata in funzione della nuova versione del portale, è stato disciplinato un periodo transitorio, durante il quale gli operatori di Inail, Inps e Casse edili devono utilizzare sia la versione precedente dell'applicativo che la nuova, secondo quanto riportato al punto 4.1 della Circolare. La Circolare inoltre, a seguito dell'emanazione del nuovo Regolamento di attuazione del Codice dei contratti, adottato con il D.P.R. 207/2010, illustra alcune delle disposizioni in esso contenute concernenti il Durc nell'ambito degli appalti pubblici.

Soggetti tenuti alla richiesta del Durc. Risultano utili i chiarimenti forniti in merito ai soggetti tenuti alla richiesta d'ufficio del Durc, ai sensi dell'art. 16-bis della L. 2/2009. In proposito l'art. 6, comma 3, del D.P.R. 207/2010, specifica che il Durc nei contratti pubblici deve essere richiesto d'ufficio dalle «amministrazioni aggiudicatrici», mentre nei confronti dei soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici, invece, il Regolamento dispone che il Durc sia prodotto dagli operatori economici. Pertanto, le imprese pubbliche, che non sono amministrazioni aggiudicatrici, non sono tenute ad acquisire d'ufficio il Durc, ma, avendone comunque facoltà in quanto stazioni appaltanti, possono richiedere l'utenza di accesso alla procedura, la quale sarà rilasciata solo ove dimostrino il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 28, del Codice. Il Regolamento chiarisce infine che, per i casi diversi dai contratti pubblici, come l'attestazione Soa e l'attestato di qualificazione dei contraenti generali, è l'operatore economico a dover richiedere il Durc ai fini del rilascio dell'attestazione.

Validità temporale del Durc. Facendo seguito a quanto già chiarito dall'Autorità di vigilanza con la Determinazione 1/2010, e dal ministero del lavoro con la Circolare 35/2010, l'Inail ribadisce che ha validità trimestrale il Durc riferito alle varie fasi della procedura di appalto. Inoltre, pur restando fermo il principio in base al quale un Durc richiesto per una determinata finalità, indicata sullo stesso certificato, non può essere utilizzato in un ambito applicativo diverso da quello per cui è stato emesso, è chiarito che il certificato rilasciato ai fini della verifica della dichiarazione sostitutiva o ai fini dell'aggiudicazione può essere utilizzato anche per la stipula del contratto, se ancora in corso di validità. Inoltre ai fini dell'acquisizione in economia di soli beni e servizi con il sistema dell'affidamento diretto è possibile utilizzare un Durc in corso di validità emesso per un precedente contratto riguardante una diversa stazione appaltante.

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