10 aprile 2011

DIFETTO DI COSTRUZIONE

Il termine annuale per la denunzia dei vizi posto dall'art. 1669 c.c., in materia di appalto, ha inizio dal momento in cui si abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza dell'entità del difetto, della sua gravità, delle sue cause, tenuto conto della tipologia dei vizi riscontrati e della loro estensione. (Cass. civ. Sez. II, 12.5.2000 n. 6092).

Tra i difetti di costruzione vanno ricompresi, oltre ai casi di rovina o di evidente pericolo di rovina, anche quei vizi che pur non incidendo sulla statica e sulla struttura dell'edificio, pregiudicano in modo grave la funzione cui esso è destinato e ne limitano in modo notevole la possibilità di godimento.

In altri termini è grave difetto anche una qualsiasi alterazione conseguente ad una insoddisfacente realizzazione dell'opera che pur non riguardando parti essenziali della stessa (sì da determinare rovina o pericolo di rovina) interessi quegli elementi dell'opera accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinato. Tali sono stati ritenuti, ad esempio, i difetti afferenti condutture idriche, impianto di riscaldamento, canna fumaria, impermeabilizzazione della copertura, tali da compromettere in modo grave la funzionalità ed il godimento dell'immobile. (Cass. civ. Sez. II 2.2.1995 n. 1256; Cass. civ. Sez. II, 1.8.2003 n. 11740).

TRIBUNALE DI BOLOGNA, Sezione II civile, 10 gennaio 2011, n. 39

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