11 aprile 2011

GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE

Sulla G.U. n. 81 del 08/04/2011 è stato pubblicato il D. Leg.vo 35 del 15/3/2011 “Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture”, che recepisce la Direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, in attuazione della L. 96/2010 (Comunitaria 2009).
Il decreto prevede l'istituzione e l'attuazione di procedure volte alla valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura, ai controlli della sicurezza stradale, alla gestione della sicurezza della rete stradale ed alle ispezioni di sicurezza.
Il provvedimento si applica alle strade, siano esse in fase di pianificazione, di progettazione, in costruzione o già aperte al traffico, appartenenti alla rete stradale transeuropea. Per tutte le altre strade non appartenenti alla rete stradale transeuropea, i contenuti del decreto costituiscono norme di principio.
Dal 01/01/2016 lo stesso si applica anche alle strade appartenenti alla rete di interesse nazionale, individuata dal D. Leg.vo 461/1999, non comprese nella rete stradale transeuropea, siano esse, a quella data, in fase di pianificazione, di progettazione, in costruzione o già aperte al traffico.
Questo termine potrà essere prorogato con decreto ministeriale, comunque non oltre il 01/01/2021.

Valutazione di impatto sulla sicurezza stradale
Per tutti i progetti di infrastruttura è effettuata, anteriormente all'approvazione del progetto preliminare, la valutazione di impatto sulla sicurezza stradale (VISS), i cui contenuti saranno stabiliti con decreto ministeriale entro il 19/12/2011.

Controlli della sicurezza stradale
Per tutti i livelli di progettazione dei progetti di infrastruttura, nonché dei progetti di adeguamento che comportano modifiche di tracciato sono effettuati i controlli della sicurezza stradale, entro 12 mesi dalla messa in esercizio, da parte di controllori, aventi i requisiti di cui all'art. 9, inseriti in appositi elenchi presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
I programmi di formazione per i controllori e le modalità di gestione dell'elenco degli stessi saranno definiti con decreto ministeriale entro il 19/12/2011.
Fino all'entrata in operatività dell'elenco dei controllori, le attività di controllo della sicurezza stradale, di verifica della classificazione dei tratti stradali, e le ispezioni di sicurezza, di cui agli artt. 4-6 del decreto,sono svolte da soggetti iscritti da almeno 10 anni all'albo dell'ordine degli ingegneri, nel settore dell'ingegneria civile e ambientale, in possesso di esperienza di progettazione stradale, analisi di incidentalita', ingegneria del traffico o altre attività inerenti alla sicurezza stradale, documentata dall'avvenuto espletamento delle predette attività relative ad almeno 5 progetti.

Classificazione e gestione della sicurezza
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua la classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti e la classificazione della sicurezza della rete stradale esistente, entro il 23/04/2014, e successivamente con cadenza triennale.

Le regioni sono tenute a dettare la disciplina riguardante la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali di competenza delle regioni e degli enti locali, con particolare riferimento alle strade finanziate a totale o parziale carico dell'Unione europea, entro il 31/12/2020.
Il decreto non si applica alle gallerie stradali che rientrano nel campo di applicazione del D. Leg.vo 264/2006.

Etichette: