27 aprile 2011

EFFETTI DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEL NOLO A CALDO

Il TAR Lazio (Roma sez.I 12/11/2008 n. 10059) ha ricordato come la normativa vigente vieti il c.d. subappalto a cascata e consideri subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 ECU e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare.
Il Tar ha altresì evidenziato l’obbligo per l’appaltatore, anche a prescindere dal superamento dei valori soglia individuati dalla norma, di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i subcontratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
L’obbligo di comunicazione da parte dell’appaltatore, nel caso in cui il subcontratto sia stipulato da un subappaltatore, postula ovviamente la preventiva comunicazione di quest’ultimo all’appaltatore. L’omessa comunicazione all’appaltatore del contratto di nolo a caldo stipulato con altra impresa e la presenza sul cantiere di operai, sia pure dipendenti, privi di permesso di soggiorno e non in regola con la normativa lavoristica e previdenziale, determina ancora prima che la fattispecie di cui all’art. 75, co. 1 lett. e) del d.P.R. 554/1999, la fattispecie di cui alla lett. f) avendo la ricorrente commesso una evidente grave negligenza nell’esecuzione del subappalto.

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