21 aprile 2011

LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ORDINANZA COMUNALE

L’art. 7 del Codice della strada (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) assegna al sindaco il potere di regolamentare la circolazione dei veicoli nei centri abitati, e in particolare di "limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli"; la norma peraltro, deve essere coordinata con l’art. 107 del T.U.E.L., norma successiva alla prima che attribuisce ai soli dirigenti comunali la competenza ad adottare gli atti e i provvedimenti che impegnino l’amministrazione verso l’esterno, ove non ricompresi "espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo degli organi di governo dell’ente" ovvero nelle funzioni del segretario o del direttore generale. In altri termini, la competenza già del sindaco in tema di limitazioni della circolazione deve ritenersi attratta nella competenza propria del dirigente di settore, in quanto si tratta di funzioni di gestione ordinaria. T.A.R. - LOMBARDIA - BRESCIA - SEZIONE II - Sentenza n. 10 dell'8 gennaio 2011

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