30 aprile 2011

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La differenza tra il responsabile del procedimento della L. n. 241/90 e quello previsto dal Codice dei contratti pubblici la si può evidenziare su almeno due aspetti di carattere pratico: mentre il responsabile del procedimento di cui alla L. n. 241/90 (artt. 4 e 5) costituisce una figura che, normalmente, cura l’istruttoria del procedimento amministrativo, preoccupandosi, in buona sostanza, della organizzazione di tutte le funzioni preliminari rispetto alla determinazione finale del procedimento amministrativo ed avendo riguardo, essenzialmente alle questioni che attengono la definizione dell’organizzazione dell’attività amministrativa preliminare rispetto alla emanazione del provvedimento amministrativo, l’art. 10 del Codice dei contratti pubblici ha come elemento di riferimento l’articolazione, in capo a tale figura, di funzioni e compiti di carattere operativo concernenti, essenzialmente, la definizione di ogni modalità pratica inerente lo svolgimento di atti connessi alla emanazione di provvedimenti da parte dell’amministrazione aggiudicatrice.
Se il responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della L. n. 241/90 può dirsi espressione della definizione di compiti istruttori, il responsabile del procedimento individuato dall’ l’art. 10 del Codice dei contratti pubblici e dalla relativa normativa contenuta nel regolamento di attuazione, costituisce la rappresentazione di compiti di carattere pratico che sono riferiti direttamente ed immediatamente alla qualificazione degli interventi specifici dell’amministrazione in materia di lavori pubblici.
Il RUP è il vero e proprio “dominus” dell’intero procedimento per l’affidamento dei lavori e per la qualificazione degli interventi che sono relativi alla realizzazione delle opere: il suo ruolo infatti non è surrogabile né sostituibile da parte di alcun altro soggetto e la sua competenza è direttamente funzionale al raggiungimento di scopi che sono, in definitiva, quelli propri dell’amministrazione aggiudicatrice.Il RUP rappresenta un soggetto dotato di una funzione particolare rispetto a quella di altri organi coinvolti nell’ambito della sequenza procedimentale e, dal punto di vista operativo, è egli stesso espressione della necessità del raggiungimento di effetti per la propria azione che vanno al di là della mera definizione delle funzioni prevista dalla L. n. 241/90.

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