28 aprile 2011

POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 08/03/2011, n. 1446, esaminando un caso nel quale si era in presenza del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione dettato dall’Autorità di vigilanza successivamente alla presentazione dell’offerta, ha affermato che i requisiti per la partecipazione a gare di appalto devono essere posseduti in ogni momento, e dunque eventuali cause di esclusione sopravvenute devono essere comunicate alla P.A. dall’impresa interessata, anche se al momento della presentazione dell'offerta non sussistono e sono intervenuti dopo l’aggiudicazione provvisoria.
La Corte ha altresì chiarito che l'aggiudicazione provvisoria ha natura di atto endoprocedimentale, inserendosi nell'ambito della procedura di scelta del contraente come momento necessario ma non decisivo, atteso che la definitiva individuazione del concorrente cui affidare l'appalto risulta cristallizzata soltanto con l'aggiudicazione definitiva; pertanto, versandosi ancora nell'unico procedimento iniziato con l'istanza di partecipazione alla gara e vantando in tal caso l'aggiudicatario provvisorio solo una aspettativa alla conclusione del procedimento, non si impone la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela.

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