09 settembre 2011

ASSOCIAZIONE PER COOPTAZIONE: OBBLIGO DI SPECIFICA DICHIARAZIONE

La partecipazione ad una gara di una impresa in associazione per cooptazione è subordinata ad una espressa dichiarazione che costituisce requisito di partecipazione alla procedura.
Così ha deciso il Consiglio di Stato con la sentenza n. 8253 del 27 novembre 2010.
I giudici, nell’analisi dei motivi di impugnazione proposti dall’ATI ricorrente contro il provvedimento di aggiudicazione a favore di un’altra ATI, si soffermano in particolare sulla nozione di associazione per cooptazione. Questo istituto, infatti, contemplato "dall'art. 23 del d.lgs. n. 406/1991 ( di attuazione della direttiva 89/440/CEE in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici ), si caratterizza per la possibilità, da parte delle imprese che intendano riunirsi in associazione temporanea e con i requisiti di partecipazione, di associare altre imprese iscritte all' ( ex ) albo nazionale dei costruttori, anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto e che l'ammontare complessivo delle iscrizioni possedute da ciascuna di tali imprese fosse almeno pari all'importo dei lavori che sarebbero stati ad essa affidati.
La norma è stata ripresa nel comma 4 dell’art. 95 del regolamento n. 554/1999 (ora art. 92 del DPR 207/2010) per cui può ritenersi ancora operante l’istituto della cooptazione, il quale si caratterizza, come già anticipato, per la possibilità di far partecipare all'appalto anche imprese di modeste dimensioni, non suscettibili di raggrupparsi nelle forme previste dai commi 2 e 3 del citato art. 95, purché l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute sia almeno pari all'importo dei lavori che sarebbero stati ad essa affidati e i lavori eseguiti dalle cooptate non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori (cfr. Cons. Stato, sez. V, 1° settembre 2009, n. 5161; Cons. Stato, sez. V, 11 giugno 2001, n. 3129 e Id., 25 luglio 2006, n. 4655; nonché , ex plurimis, T.A.R. Salerno, sez. I, 7 luglio 2006, n. 954).”
Richiamati dunque i requisiti che le imprese devono rispettare per partecipare all’appalto utilizzando l’istituto in esame, deve essere evidenziato che la dichiarazione risultante dalla domanda di partecipazione alla gara costituisce ulteriore requisito di partecipazione della impresa cooptata. In sua assenza sarà pertanto configurabile la figura generale di associazione temporanea prevista dai commi 2 e 3 dell’art. 95 del regolamento 554/99.
Il percorso logico giuridico seguito dai giudici trova il suo fondamento nel rispetto della par condicio tra i partecipanti alla gara e nel principio per cui l’amministrazione non ha l’onere di verificare tutte le “ipotesi interpretative in astratto consentite dalla normativa vigente, al fine ricondurvi la tipologia realizzata da taluno dei concorrenti".
In conclusione, il tenore della dichiarazione condurrà la stazione appaltante a ritenere sussistente o un’associazione temporanea di imprese o un associazione per cooptazione, cui si riconnette un diverso onere di dimostrazione del possesso dei requisiti di qualificazione.

Etichette: