08 settembre 2011

VARIAZIONI SUL PROGETTO A BASE DI GARA

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1925 del 29 marzo 2011, riformando parzialmente la precedente pronuncia dei TAR, si esprime sull'ammissibilità o meno di offerte che prevedono variazioni rispetto al progetto posto a base di gara; ricordando che la previsione esplicita della possibilità di presentare varianti progettuali in sede di offerta, già contemplata dalla Legge Merloni 109/1994, è stata generalizzata dall'art. 76 del Codice dei contratti pubblici con riferimento al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa appalto. La stazione appaltante, in sede di redazione della lex specialis costituita dal bando di gara, deve indicare se le varianti sono ammesse e, in caso affermativo, identificare i loro requisiti minimi.
Il Consiglio di Stato ricorda come la ratio della scelta normativa riposi sulla circostanza che, allorquando il sistema di selezione delle offerte sia basato sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la stazione appaltante abbia maggiore discrezionalità nella scelta del contraente, valutando non solo indicatori matematici ma la complessità dell'offerta proposta, sicché nel corso del procedimento di gara potrebbero rendersi necessari degli aggiustamenti rispetto al progetto base elaborato dall'amministrazione; nel caso invece di offerta selezionata col criterio del prezzo più basso, poiché tutte le condizioni tecniche sono predeterminate al momento dell'offerta e non vi è alcuna ragione per modificare l'assetto contrattuale, non è mai ammessa la possibilità di presentare varianti.
Tuttavia, a prescindere dalla espressa previsione di varianti progettuali in sede di bando, deve ritenersi insito nella scelta del criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa che, anche quando il progetto posto a base di gara sia definitivo, sia consentito alle imprese proporre quelle variazioni migliorative rese possibili dal possesso di peculiari conoscenze tecnologiche, purché non si alterino i caratteri essenziali delle prestazioni richieste dalla lex specialis onde non ledere la par condicio dei concorrenti. Vengono quindi richiamati e confermati i criteri guida elaborati dalla giurisprudenza, relativi alle varianti in sede di offerta nelle gare di appalto; i quali prevedono che:
- debbano ritenersi ammesse varianti migliorative riguardanti le modalità esecutive dell'opera o del servizio, purché non si traducano in una diversa ideazione dell'oggetto del contratto, che si ponga come del tutto alternativo rispetto a quello voluto dalla p.a.;
- risulti essenziale che la proposta tecnica sia migliorativa rispetto al progetto base, che l'offerente dia contezza delle ragioni che giustificano l'adattamento proposto e le variazioni alle singole prescrizioni progettuali, che si dia la prova che la variante garantisca l'efficienza del progetto e le esigenze della p.a. sottese alla prescrizione variata;
- vada riconosciuto un ampio margine di discrezionalità alla commissione giudicatrice, trattandosi dell'ambito di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

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