29 settembre 2011

REGOLAMENTO PREVENZIONE INCENDI

Pubblicato nella G.U. n. 221 del 22 settembre il d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151: Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi (con abrogazione integrale del d.m. 16 febbraio 1982 e del d.P.R. n. 37 del 1998) ai sensi dell'art. 49, comma 4-quater, della L. 122/2010.
In particolare il regolamento, in attuazione delprincipio di proporzionalità, distingue le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi in tre categorie, A B e C, elencate nell' allegato I al regolamento ed assoggettate a una disciplina differenziata in relazione alla dimensione dell 'impresa, al settore di attività, alla presenza di specifiche regole tecniche ed alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.
Gli adempimenti connessi alla valutazione dei progetti vengono differenziati in relazione alle esigenze di tutela degli interessi pubblici: per le attività di cui alla lettera A, che sono soggette a norme tecniche e, sulla base delle evidenze statistiche, non sono suscettibili di provocare rischi significativi per la pubblica incolumità non è più previsto il parere di conformità. I progetti relativi a tali attività sono presentati contestualmente alla Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) e, per le attività di competenza dello sportello unico, ricadono nel procedimento automatizzato di cui al Capo III del D.P.R. 160/2010.
Analogamente sono differenziate la modalità di effettuazione dei controlli di prevenzione incendi. Per le attività di cui alle categorie A e B i controlli avvengono, entro 60 giorni, anche mediante metodo a campione o in base a programmi settoriali. Per quanto concerne le attività di cui alla categoria C, invece, il Comando effettua sempre il controllo entro 60 giorni.

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