11 dicembre 2011

DECRETO LEGGE 211/2011 (DECRETO MONTI) - MISURE PER LE OPERE DI INTERESSE STRATEGICO

Art. 41. Misure per le opere di interesse strategico (G.U. n. 284 del 6 dicembre 2011 )

1. Fatte salve le priorità già deliberate in sede Cipe, all’articolo 161 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i commi 1-bis e 1-ter sono sostituiti dai seguenti:
“1-bis. Nell’ambito del programma di cui al comma 1, il Documento di finanza pubblica individua, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l’elenco delle infrastrutture da ritenersi prioritarie sulla base dei seguenti criteri generali:
a) coerenza con l’integrazione con le reti europee e territoriali;
b) stato di avanzamento dell’iter procedurale;
c) possibilità di prevalente finanziamento con capitale privato.
1-ter. Per le infrastrutture individuate nell’elenco di cui al comma 1-bis sono indicate:
a) le opere da realizzare;
b) il cronoprogramma di attuazione;
c) le fonti di finanziamento della spesa pubblica;
d) la quantificazione delle risorse da finanziare con capitale privato.
1-quater. Al fine di favorire il contenimento dei tempi necessari per il reperimento delle risorse relative al finanziamento delle opere di cui al presente capo e per la loro realizzazione, per ciascuna infrastruttura i soggetti aggiudicatori presentano al Ministero lo studio di fattibilità, redatto secondo modelli definiti dal Cipe e comunque conformemente alla normativa vigente. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla comunicazione, anche avvalendosi del supporto dell’Unità tecnica di finanza di progetto di cui all’articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e, nel caso, sentito il soggetto di cui all’articolo 163, comma 4, lettera b), verifica l’adeguatezza dello studio di fattibilità, anche in ordine ai profili di bancabilità dell’opera; qualora siano necessarie integrazioni allo stesso, il termine è prorogato di trenta giorni. A questo fine la procedura di Valutazione Ambientale Strategica, e la Valutazione di Impatto Ambientale, sono coordinate con i tempi sopra indicati".

2. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 169 è inserito il seguente:
Art. 169-bis (Approvazione unica progetto preliminare) 1. Su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il CIPE può valutare il progetto preliminare, istruito secondo le previsioni dell’articolo 165, ai fini dell’approvazione unica dello stesso, assicurando l’integrale copertura finanziaria del progetto. In caso di opere finanziate a carico della finanza pubblica, la delibera CIPE relativa al progetto preliminare deve indicare un termine perentorio, a pena di decadenza dell’efficacia della delibera e del finanziamento, per l’approvazione del progetto definitivo. In caso di approvazione unica del progetto preliminare, che comporta gli effetti dell’articolo 165 comma 7, il progetto definitivo è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare per i profili di rispettiva competenza, sentito il Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le modalità di cui al presente articolo e sempre che siano rispettate le condizioni previste al comma 2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce al CIPE comunicazione periodica sulle avvenute approvazioni dei progetti definitivi e sullo stato di avanzamento delle opere.
2. Il progetto definitivo è corredato, oltre che dalla relazione del progettista prevista dall’articolo 166 comma 1, da una ulteriore relazione del progettista, confermata dal responsabile del procedimento, che attesti:
a) che il progetto definitivo rispetta le prescrizioni e tiene conto delle raccomandazioni impartite dal CIPE;
b) che il progetto definitivo non comporta varianti localizzative rilevanti ai sensi dell’articolo 167, comma 6;
c) che la realizzazione del progetto definitivo non comporta il superamento del limite di spesa fissato dal CIPE in sede di approvazione del progetto preliminare.
3. Il progetto definitivo è rimesso da parte del soggetto aggiudicatore, del concessionario o contraente generale a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché ai gestori di opere interferenti. Nel termine perentorio di quarantacinque giorni dal ricevimento del progetto le pubbliche amministrazioni competenti e i gestori di opere interferenti possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto definitivo o di varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in sede di progetto preliminare. Nei trenta giorni successivi il Ministero valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute dalle pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato e, nel caso in cui verifichi il rispetto di tutte le condizioni di cui al comma 2, il progetto definitivo viene approvato con il decreto di cui al comma 1.
4. L’approvazione del progetto definitivo con il decreto di cui al comma 1, comporta gli effetti dell’articolo 166 comma 5, e la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera. Per quanto riguarda l’avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità si applica l’articolo 166, comma 2.
5. Il termine di cui all’articolo 170, comma 3, per l’indicazione delle interferenze non rilevate dal soggetto aggiudicatore è pari a quarantacinque giorni ed il programma di risoluzione, approvato con il decreto di cui al comma 2 unitamente al progetto definitivo, è vincolante per gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico servizio, con gli effetti dell’articolo 170, commi 4 e 5.”
;
b) all’articolo 163, comma 2, dopo la lettera f-bis) è inserita la seguente:
“f-ter) verifica l’avanzamento dei lavori anche attraverso sopralluoghi tecnico-amministrativi presso i cantieri interessati, previo accesso agli stessi; a tal fine può avvalersi, ove necessario, del Corpo della Guardia di finanza, mediante la sottoscrizione di appositi protocolli di intesa.”.

3. All’articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per i contributi destinati alla realizzazione delle opere pubbliche, il decreto di cui al presente comma è emanato entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera CIPE che assegna definitivamente le risorse. In relazione alle infrastrutture di interesse strategico di cui alla parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, detto termine è pari a trenta giorni e decorre dalla data di pubblicazione del bando ai sensi degli articoli 165, comma 5-bis, e 166, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo. In caso di criticità procedurali tali da non consentire il rispetto dei predetti termini il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Consiglio dei Ministri per le conseguenti determinazioni.".

4. Al fine di garantire la certezza dei finanziamenti destinati alla realizzazione delle opere pubbliche, le delibere assunte dal CIPE relativamente ai progetti di opere pubbliche, sono formalizzate e trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri per la firma entro trenta giorni decorrenti dalla seduta in cui viene assunta la delibera. In caso di criticità procedurali tali da non consentire il rispetto del predetto termine il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Consiglio dei Ministri per le conseguenti determinazioni.

5. Per le delibere del CIPE di cui al comma 4, sottoposte al controllo preventivo della Corte dei Conti, i termini previsti dall’articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni, sono ridotti di un terzo.

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