DECRETO LEGGE 211/2011 (DECRETO MONTI) - MISURE PER L’ATTRAZIONE DI CAPITALI PRIVATI
Art. 42. Misure per l’attrazione di
capitali privati (G.U. n. 284 del 6 dicembre 2011 )
1.
All’articolo
143 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 5 è sostituito
dal seguente:
“5. Le amministrazioni aggiudicatrici, previa analisi di convenienza economica, possono prevedere nel piano economico finanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la cessione in proprietà o in diritto di godimento di beni immobili nella loro disponibilità o allo scopo espropriati la cui utilizzazione ovvero valorizzazione sia necessaria all’equilibrio economico finanziario della concessione. Le modalità di utilizzazione ovvero di valorizzazione dei beni immobili sono definite unitamente all’approvazione del progetto ai sensi dell’articolo 97 e costituiscono uno dei presupposti che determinano l’equilibrio economico finanziario della concessione.”.
“5. Le amministrazioni aggiudicatrici, previa analisi di convenienza economica, possono prevedere nel piano economico finanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la cessione in proprietà o in diritto di godimento di beni immobili nella loro disponibilità o allo scopo espropriati la cui utilizzazione ovvero valorizzazione sia necessaria all’equilibrio economico finanziario della concessione. Le modalità di utilizzazione ovvero di valorizzazione dei beni immobili sono definite unitamente all’approvazione del progetto ai sensi dell’articolo 97 e costituiscono uno dei presupposti che determinano l’equilibrio economico finanziario della concessione.”.
2.
Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo
3, comma 11, è aggiunto il seguente periodo: “La gestione funzionale ed
economica può anche riguardare, eventualmente in via anticipata, opere o parti
di opere direttamente connesse a quelle oggetto della concessione e da
ricomprendere nella stessa.”;
b) all’articolo 143, comma 1, dopo le parole: “gestione funzionale ed economica” sono inserite le seguenti: “eventualmente estesa, anche in via anticipata, ad opere o parti di opere in tutto o in parte già realizzate e direttamente connesse a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa”;
c) all’articolo 143, comma 4, dopo le parole: “anche un prezzo” sono inserite le seguenti: “nonché, eventualmente, la gestione funzionale ed economica, anche anticipata, di opere o parti di opere già realizzate”.
b) all’articolo 143, comma 1, dopo le parole: “gestione funzionale ed economica” sono inserite le seguenti: “eventualmente estesa, anche in via anticipata, ad opere o parti di opere in tutto o in parte già realizzate e direttamente connesse a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa”;
c) all’articolo 143, comma 4, dopo le parole: “anche un prezzo” sono inserite le seguenti: “nonché, eventualmente, la gestione funzionale ed economica, anche anticipata, di opere o parti di opere già realizzate”.
3.
Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai contratti di concessione i
cui bandi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
4.
Al comma
8 dell’articolo 143 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Al fine di assicurare il rientro del
capitale investito e l’equilibrio economicofinanziario del Piano Economico
Finanziario, per le nuove concessioni di importo superiore ad un miliardo di
euro, la durata può essere stabilita fino a cinquanta anni.”
5.
Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai contratti di concessione i
cui bandi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
6.
L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo disciplina, con proprio regolamento adottato ai sensi degli articoli
5, comma 2, 38, comma 2, 39, comma 3, 40, comma 3, 42, comma 3, e 191, comma 1,
lettera d), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalità, i
limiti e le condizioni alle quali le imprese autorizzate all’esercizio delle
assicurazioni possono utilizzare, a copertura delle riserve tecniche ai sensi
degli articoli 38, comma 1, e 42-bis, comma 1, attivi costituiti da
investimenti nel settore delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali,
aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della produzione e
trasporto di energia e fonti energetiche.
7.
Gli investimenti in questione possono essere rappresentati da azioni di società
esercenti la realizzazione e la gestione delle infrastrutture, da obbligazioni
emesse da queste ultime e da quote di OICR armonizzati che investano nelle
predette categorie di titoli.
8.
All’articolo
18, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole: “alla
data di entrata in vigore della presente legge,”, sono inserite le seguenti
parole: “nonché di nuove opere di infrastrutturazione ferroviaria metropolitana
e di sviluppo ed ampliamento dei porti e dei collegamenti stradali e ferroviari
inerenti i porti nazionali appartenenti alla rete strategica transeuropea di
trasporto essenziale (CORE TEN-T NETWORK)”.
9.
Nell’Elenco 1, recante “Disposizioni legislative autorizzative di
riassegnazioni di entrate”, allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al
numero 14, rubricato “Ministero per i beni e le attività e le attività
culturali”, sono abrogate le seguenti parole: “Legge 30 marzo 1965, n. 340”
nonché “Legge 8 ottobre 1997, n. 352, articolo 2, comma 8”. Le somme elargite
da soggetti pubblici e privati per uno scopo determinato, rientrante nei fini
istituzionali del Ministero per i beni e le attività culturali, versate
all’erario sono riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, allo stato di previsione della spesa dell’esercizio in corso del
Ministero per i beni e le attività culturali, con imputazione ai capitoli
corrispondenti alla destinazione delle somme stesse o, in mancanza, ad appositi
capitoli di nuova istituzione. Le predette somme non possono essere utilizzate
per scopo diverso da quello per il quale sono state elargite.
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