26 dicembre 2011

DISCIPLINA PER IL COLLAUDO E CONTROLLO DEI PONTI STRADALI


Sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige 06/12/2011, n. 49 è stato pubblicato il Decreto 28/11/2011, n. 41, recante disposizioni tecniche sul collaudo e sul controllo statico e periodico dei ponti stradali.
Il decreto disciplina la procedura e la frequenza dei vari controlli da eseguirsi sui ponti nel corso della loro vita utile sulle strade statali e provinciali della Provincia di Bolzano, ed integrano le norme vigenti sul collaudo statico dei ponti di nuova costruzione o risanati e sulla loro conservazione, manutenzione e valutazione.
Per consentire una adeguata programmazione delle operazioni di vigilanza, di ispezione e di collaudo su tutto il patrimonio ponti, il decreto si applica a regime su tutti i ponti entro 5 anni dall'entrata in vigore.
Contenuti del collaudo statico
Ad integrazione di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di collaudo statico ed ai fini della gestione del ponte nell'arco della sua vita utile, il certificato di collaudo statico deve essere corredato dalla documentazione e dai dati seguenti:
a) individuazione cartografica precisa dell'opera;
b) relazione di calcolo statico e disegni dell'effettiva esecuzione dell'opera;
c) relazione del Direttore dei lavori a struttura ultimata (nel caso di ponti nuovi);
d) descrizione precisa delle prove di collaudo;
e) per opere di significativa importanza, caratterizzazione dinamica dell’impalcato, sia teorica che ottenuta sperimentalmente;
f) i valori massimi ammessi relativi alla transitabilità dei mezzi eccezionali;
g) nel caso in cui la verifica dei carichi convenzionali previsti dalle norme vigenti per la progettazione di nuovi ponti desse risultati insoddisfacenti, indicazione dei carichi ammessi dei mezzi pesanti ordinari e dei mezzi d’opera;
h) eventuali prescrizioni motivate sul tipo e sulla frequenza delle ispezioni, nonché sul monitoraggio del ponte durante la vita utile;
i) prima ispezione “a tempo zero” con relazione fotografica dell’eseguito;
j) piano di manutenzione da elaborare secondo lo standard definito dall’Amministrazione;
k) in caso di collaudo di ponti esistenti, l'eventuale indicazione motivata di un termine entro il quale effettuare la revisione e il rinnovo del collaudo.
Classificazione degli interventi di risanamento
Il decreto individua le seguenti tipologie di interventi di risanamento:
a) interventi di adeguamento, quando si prevede un intervento di ristrutturazione statica in cui si vuole raggiungere un livello di sicurezza pari a quello di un ponte di nuova progettazione;
b) interventi di miglioramento, quando si prevede un rinforzo strutturale dell'opera, pur senza raggiungere i livelli di sicurezza richiesti per un ponte di nuova progettazione;
c) interventi di riparazione, quando si prevede il solo ripristino dei danni strutturali e la struttura conserva le sue caratteristiche statiche originali.
Per gli interventi di adeguamento e miglioramento è necessario provvedere, ad opera ultimata, ad un nuovo collaudo statico da parte di un ingegnere abilitato, mentre per gli interventi di riparazione è sufficiente una  relazione del Direttore dei lavori a opera ultimata.

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