DISCIPLINA PER IL COLLAUDO E CONTROLLO DEI PONTI STRADALI
Sul Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino Alto Adige 06/12/2011, n. 49 è stato pubblicato il Decreto 28/11/2011, n. 41, recante disposizioni tecniche sul collaudo e sul
controllo statico e periodico dei ponti stradali.
Il decreto disciplina la procedura e la
frequenza dei vari controlli da eseguirsi sui ponti nel corso della loro vita
utile sulle strade statali e provinciali della Provincia di Bolzano, ed
integrano le norme vigenti sul collaudo statico dei ponti di nuova costruzione
o risanati e sulla loro conservazione, manutenzione e valutazione.
Per consentire una adeguata
programmazione delle operazioni di vigilanza, di ispezione e di collaudo su
tutto il patrimonio ponti, il
decreto si applica a regime su tutti i ponti entro 5 anni dall'entrata in
vigore.
Contenuti
del collaudo statico
Ad integrazione di quanto previsto dalle
norme vigenti in materia di collaudo statico ed ai fini della gestione del
ponte nell'arco della sua vita utile, il certificato di collaudo statico deve
essere corredato dalla documentazione e dai dati seguenti:
a) individuazione cartografica precisa
dell'opera;
b) relazione di calcolo statico e
disegni dell'effettiva esecuzione dell'opera;
c) relazione del Direttore dei lavori a
struttura ultimata (nel caso di ponti nuovi);
d) descrizione precisa delle prove di
collaudo;
e) per opere di significativa
importanza, caratterizzazione dinamica dell’impalcato, sia teorica che ottenuta
sperimentalmente;
f) i valori massimi ammessi relativi
alla transitabilità dei mezzi eccezionali;
g) nel caso in cui la verifica dei
carichi convenzionali previsti dalle norme vigenti per la progettazione di
nuovi ponti desse risultati insoddisfacenti, indicazione dei carichi ammessi
dei mezzi pesanti ordinari e dei mezzi d’opera;
h) eventuali prescrizioni motivate sul
tipo e sulla frequenza delle ispezioni, nonché sul monitoraggio del ponte
durante la vita utile;
i) prima ispezione “a tempo zero” con
relazione fotografica dell’eseguito;
j) piano di manutenzione da elaborare
secondo lo standard definito dall’Amministrazione;
k) in caso di collaudo di ponti
esistenti, l'eventuale indicazione motivata di un termine entro il quale
effettuare la revisione e il rinnovo del collaudo.
Classificazione
degli interventi di risanamento
Il decreto individua le seguenti
tipologie di interventi di risanamento:
a) interventi di adeguamento, quando si
prevede un intervento di ristrutturazione statica in cui si vuole raggiungere
un livello di sicurezza pari a quello di un ponte di nuova progettazione;
b) interventi di miglioramento, quando
si prevede un rinforzo strutturale dell'opera, pur senza raggiungere i livelli
di sicurezza richiesti per un ponte di nuova progettazione;
c) interventi di riparazione, quando si
prevede il solo ripristino dei danni strutturali e la struttura conserva le sue
caratteristiche statiche originali.
Per gli interventi di adeguamento e
miglioramento è necessario provvedere, ad opera ultimata, ad un nuovo collaudo
statico da parte di un ingegnere abilitato, mentre per gli interventi di
riparazione è sufficiente una relazione del Direttore dei lavori a opera
ultimata.
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