26 dicembre 2011

DISCIPLINA PER L'ESERCIZIO, CONTROLLO, MANUTENZIONE ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI


La DeliberazioneGiunta Regionale Lombardia 30/11/2011, n. IX/2601, pubblicata sul Bollettino Ufficiale 12/12/2011, n. 50, reca disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici nel territorio regionale.

Le disposizione si applicano a tutti gli impianti termici, ad eccezione dei seguenti, che saranno pertanto disciplinati da successive deliberazioni:
- impianti per la climatizzazione estiva con potenza inferiore a 12 kW, non costituiti da pompe di calore;
- impianti costituiti da scaldacqua unifamiliari ad uso residenziale civile, anche di potenza nominale al focolare maggiore o uguale a 15 kW;
- impianti costituiti da apparecchi con potenza al focolare inferiore ai 4 kW, anche se la somma con altri apparecchi simili supera i 15 kW;
- radiatori individuali, di qualsiasi potenza nominale al focolare.

La deliberazione in oggetto disciplina:
- le attività di ispezione, i requisiti degli ispettori, e le procedure di invio del rapporto di controllo tecnico attestante la conformità alla normativa dello stato di manutenzione ed esercizio dell’impianto termico;
- la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici e la definizione di «controllo e manutenzione degli impianti termici»;
la documentazione identificativa dell'impianto termico e le comunicazioni agli Enti Locali competenti;
- i contributi per le Autorità competenti, e l'attività sanzionatoria;
- gli interventi di efficientamento energetico mediante adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per gli impianti termici a servizio di una pluralità di utenze, nonché di uso delle fonti energetiche rinnovabili o equivalenti;
- le specifiche ed il modello della relazione biennale sulle risultanze delle ispezioni effettuate e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici svolte dagli Enti Locali competenti.

A partire dal 01/01/2012 ed entro il 31/07/2014 ogni impianto termico deve essere dotato di una «Targa» identificativa, contraddistinta da codice univoco, generata da CURIT, valida per tutta la vita dell'impianto. L'apposizione della «Targa» avviene all'atto dell'installazione o della prima manutenzione che prevede la trasmissione della documentazione al CURIT, e non deve essere ripetuta nelle manutenzioni successive.

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