DISCIPLINA PER L'ESERCIZIO, CONTROLLO, MANUTENZIONE ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI
La DeliberazioneGiunta Regionale Lombardia 30/11/2011, n. IX/2601, pubblicata sul Bollettino
Ufficiale 12/12/2011, n. 50, reca disposizioni per l’esercizio, il controllo,
la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici nel territorio regionale.
Le
disposizione si applicano a tutti gli impianti termici, ad eccezione dei
seguenti, che saranno pertanto disciplinati da successive deliberazioni:
- impianti
per la climatizzazione estiva con potenza inferiore a 12 kW, non costituiti da
pompe di calore;
- impianti
costituiti da scaldacqua unifamiliari ad uso residenziale civile, anche di
potenza nominale al focolare maggiore o uguale a 15 kW;
- impianti
costituiti da apparecchi con potenza al focolare inferiore ai 4 kW, anche se la
somma con altri apparecchi simili supera i 15 kW;
- radiatori
individuali, di qualsiasi potenza nominale al focolare.
La
deliberazione in oggetto disciplina:
- le
attività di ispezione, i requisiti degli ispettori, e le procedure di invio del
rapporto di controllo tecnico attestante la conformità alla normativa dello
stato di manutenzione ed esercizio dell’impianto termico;
- la
responsabilità dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici e la
definizione di «controllo e manutenzione degli impianti termici»;
la
documentazione identificativa dell'impianto termico e le comunicazioni agli
Enti Locali competenti;
- i
contributi per le Autorità competenti, e l'attività sanzionatoria;
- gli
interventi di efficientamento energetico mediante adozione di sistemi di
termoregolazione e contabilizzazione del calore per gli impianti termici a
servizio di una pluralità di utenze, nonché di uso delle fonti energetiche
rinnovabili o equivalenti;
- le
specifiche ed il modello della relazione biennale sulle risultanze delle
ispezioni effettuate e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti
termici svolte dagli Enti Locali competenti.
A
partire dal 01/01/2012 ed entro il 31/07/2014 ogni impianto termico deve essere
dotato di una «Targa» identificativa, contraddistinta da codice univoco,
generata da CURIT, valida per tutta la vita dell'impianto. L'apposizione della
«Targa» avviene all'atto dell'installazione o della prima manutenzione che
prevede la trasmissione della documentazione al CURIT, e non deve essere
ripetuta nelle manutenzioni successive.
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