QUALIFICAZIONE NELLE CATEGORIE LE CUI DECLARATORIE PREVEDONO L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI
Con l’entrata in vigore del D.M. 22
gennaio 2008, n. 37 - Regolamento recante riordino delle disposizioni
in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli
edifici, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 17 del 2007 , sono
stati abrogati, tra l’altro: gli articoli da 107 a 121 del testo unico di cui
al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione
degli articoli 8, 14 e 16 , le cui sanzioni trovano applicazione in misura
raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento.
Nel D.M. 37/2008 è stato assorbito
integralmente il contenuto della legge 5 marzo del 1990, n. 46.
Di fatto, le disposizioni sulla
sicurezza degli impianti all’interno degli edifici contenute nel D.M. 22
gennaio 2008 n. 37 costituiscono un riordino mirato a razionalizzare,
coordinare ed integrare la precedente disciplina primaria e secondaria,
mantenendo sostanzialmente i principi della precedente impostazione.
Per quel che qui interessa, le novità
più rilevanti introdotte dal nuovo regolamento sono state:
l’abrogazione,senza previsione di una
norma equivalente in sostituzione, dell’art. 108, comma 3, che poneva una
corrispondenza tra l’abilitazione prescritta dalla legge 46/90 ed il regime di
qualificazione SOA;
il rafforzamento del rapporto
esclusivo di “immedesimazione” del responsabile tecnico, prevedendo che tale
funzione possa essere svolta per una sola impresa e che tale qualifica sia
incompatibile con ogni altra attività continuativa (art. 3, commi 1 e 2).
Alla luce delle novità introdotte dal
D.M. 37/2008, sembrano “datati” i richiamati atti della Autorità rispetto alla
evoluzione normativa sull’argomento.
Infatti, non può più essere affermato
che il possesso della abilitazione ex legge 46/90 e ora D.M. 37/2008 “… può
essere comprovato mediante la produzione del certificato della Camera di
Commercio, ovvero di attestazione SOA per quelle categorie, di cui alla
declaratoria contenuta nell’allegato A
al DPR 34/2000, alle quali possono essere ricondotte le lavorazioni
attinenti agli impianti indicati nell’articolo 1 della Legge 46/90; …”, tenuto
conto che l’art. 108, comma 3, del D.P.R. 380/2001 è stato abrogato.
A ciò si aggiunga che la
corrispondenza con la qualificazione SOA indicata dalla Autorità nella
Determinazione n. 6/2001 tra le declaratorie delle categorie OG9, OG10, OG11,
OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, con le
lavorazioni ricomprese nell’elenco di cui all’articolo 1 della legge 5 marzo
1990 n. 46 e ora nell’elenco di cui all’art. 1 del D.M. n. 37/2008, non è mai
stata perfettamente sovrapponibile, con la conseguenza che risultava e risulta
ingiustificata la richiesta della abilitazione, prescritta dalle disposizioni
sulla sicurezza degli impianti all’interno degli edifici, per imprese
qualificate nell’esecuzione di impianti che per legge non necessitano di tale
requisito, come ad esempio le imprese esecutrici di impianti di pubblica
illuminazione (categoria OG10).
Per contro, il principio per il quale
il possesso di qualificazione SOA assolve ad ogni onere documentale circa la
dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai
fini dell’affidamento di lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 1, del D.P.R.
n. 34/2000, risponde al divieto di aggravamento degli oneri probatori in
materia di qualificazione (ex multis deliberazioni Autorità n. 108/2007,
n. 103/2007, pareri n. 264/2008, n. 71/2007).
Principio, quello appena esposto,
valido anche con riferimento alle stazioni appaltanti, riguardo anche agli
appalti di valore inferiore a 150.000 euro ex art.
28 del D.P.R. 34/2000 (vds Deliberazione Autorità n. 174/2004). Ciò,
tenuto altresì conto che, secondo consolidata giurisprudenza, la stazione
appaltante non ha titolo per pretendere, attraverso le disposizioni del bando
di gara, forme di qualificazione ulteriori o più gravose rispetto a quelle
previste nell’ambito del nuovo sistema di qualificazione (C.d.S. n.
8292/2004).
Il suindicato orientamento deve,
dunque, ritenersi applicabile anche agli interventi rientranti nelle categorie
di qualificazione: OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19,
OS22, OS27, OS28 e OS30 e, pertanto, l’abilitazione contemplata dall’art. 3 del
D.M. 37/2008 costituisce un requisito di esecuzione e non di qualificazione
SOA, né di partecipazione a gare d’appalto, conformemente a quanto statuito
nella Deliberazione della Autorità n. 108/2002, in ragione della quale: “il
possesso della medesima abilitazione può altresì essere comprovato dall’impresa
esecutrice in fase esecutiva proponendo come responsabile delle attività in
questione un tecnico in possesso dei relativi prescritti requisiti. …..”.
In conclusione, in riforma a quanto
indicato in precedenti atti di indirizzo della Autorità, né le SOA né le
stazioni appaltanti possono condizionare, rispettivamente, il rilascio delle
attestazioni SOA nelle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14,
OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, ovvero la partecipazione alle gare
d’appalto, aventi ad oggetto l'installazione di impianti all’interno degli
edifici, al possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’art. 4 del
D.M. 37/2008 da parte delle imprese da qualificare / concorrenti.
Dal comunicato del Presidente dell’AVCP
del 24 giugno 2011 sulla qualificazione nelle categorie le cui declaratorie
prevedono l'installazione di impianti all’interno degli edifici e, in
particolare, l’esecuzione di lavorazioni ricomprese nell'elenco di cui all'art. 1 del
D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 che ha novellato la legge 5 marzo 1990 n.
46.
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