26 dicembre 2011

DISCIPLINA PER IL COLLAUDO E CONTROLLO DEI PONTI STRADALI


Sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige 06/12/2011, n. 49 è stato pubblicato il Decreto 28/11/2011, n. 41, recante disposizioni tecniche sul collaudo e sul controllo statico e periodico dei ponti stradali.
Il decreto disciplina la procedura e la frequenza dei vari controlli da eseguirsi sui ponti nel corso della loro vita utile sulle strade statali e provinciali della Provincia di Bolzano, ed integrano le norme vigenti sul collaudo statico dei ponti di nuova costruzione o risanati e sulla loro conservazione, manutenzione e valutazione.
Per consentire una adeguata programmazione delle operazioni di vigilanza, di ispezione e di collaudo su tutto il patrimonio ponti, il decreto si applica a regime su tutti i ponti entro 5 anni dall'entrata in vigore.
Contenuti del collaudo statico
Ad integrazione di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di collaudo statico ed ai fini della gestione del ponte nell'arco della sua vita utile, il certificato di collaudo statico deve essere corredato dalla documentazione e dai dati seguenti:
a) individuazione cartografica precisa dell'opera;
b) relazione di calcolo statico e disegni dell'effettiva esecuzione dell'opera;
c) relazione del Direttore dei lavori a struttura ultimata (nel caso di ponti nuovi);
d) descrizione precisa delle prove di collaudo;
e) per opere di significativa importanza, caratterizzazione dinamica dell’impalcato, sia teorica che ottenuta sperimentalmente;
f) i valori massimi ammessi relativi alla transitabilità dei mezzi eccezionali;
g) nel caso in cui la verifica dei carichi convenzionali previsti dalle norme vigenti per la progettazione di nuovi ponti desse risultati insoddisfacenti, indicazione dei carichi ammessi dei mezzi pesanti ordinari e dei mezzi d’opera;
h) eventuali prescrizioni motivate sul tipo e sulla frequenza delle ispezioni, nonché sul monitoraggio del ponte durante la vita utile;
i) prima ispezione “a tempo zero” con relazione fotografica dell’eseguito;
j) piano di manutenzione da elaborare secondo lo standard definito dall’Amministrazione;
k) in caso di collaudo di ponti esistenti, l'eventuale indicazione motivata di un termine entro il quale effettuare la revisione e il rinnovo del collaudo.
Classificazione degli interventi di risanamento
Il decreto individua le seguenti tipologie di interventi di risanamento:
a) interventi di adeguamento, quando si prevede un intervento di ristrutturazione statica in cui si vuole raggiungere un livello di sicurezza pari a quello di un ponte di nuova progettazione;
b) interventi di miglioramento, quando si prevede un rinforzo strutturale dell'opera, pur senza raggiungere i livelli di sicurezza richiesti per un ponte di nuova progettazione;
c) interventi di riparazione, quando si prevede il solo ripristino dei danni strutturali e la struttura conserva le sue caratteristiche statiche originali.
Per gli interventi di adeguamento e miglioramento è necessario provvedere, ad opera ultimata, ad un nuovo collaudo statico da parte di un ingegnere abilitato, mentre per gli interventi di riparazione è sufficiente una  relazione del Direttore dei lavori a opera ultimata.

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24 marzo 2011

ILLEGITTIMO L'ART. 8, COMMA 1, LETTERA r), DELLA LEGGE DELLA REGIONE LOMBARDIA 5 FEBBRAIO 2010, N. 7

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 53 del 18 febbraio 2011, ha dichiarato illegittimo l'art. 8, comma 1, lettera r), della legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2010, n. 7, nella parte in cui ha sostituito l'art. 20, comma 3, della precedente legge regionale 19 maggio 1997, n. 14 «Disciplina dell'attività contrattuale della Regione e degli enti del sistema regionale»; il quale prevede che, in relazione agli appalti di importo «sotto soglia» per determinate forniture di beni prodotti in serie e di servizi a carattere periodico o di natura intellettuale, il collaudo e la verifica di conformità possano essere sostituiti da un attestato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile unico del procedimento ovvero dal dirigente della struttura destinataria della fornitura del servizio.

La Corte ricorda come la giurisprudenza costituzionale sia costante nel ritenere che, nel settore degli appalti pubblici, la fase che ha inizio con la stipulazione del contratto e prosegue con l'attuazione del rapporto negoziale è disciplinata da norme che devono essere ascritte all'ambito materiale dell'ordinamento civile. Ciò in quanto, in tale fase, l'amministrazione si pone in una posizione di tendenziale parità con la controparte ed agisce non nell'esercizio di poteri amministrativi, bensì nell'esercizio della propria autonomia negoziale.

Con riferimento alla disciplina del collaudo, pertanto, le Regioni sono tenute ad applicare la normativa statale e ad adeguarsi alla disciplina dettata dallo Stato per tutto quanto attiene alla fase di esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture; anche se questo non significa, tuttavia, che, in relazione a peculiari esigenze di interesse pubblico, non possano residuare in capo all'autorità regionale poteri riferibili, in particolare, a specifici aspetti organizzativi afferenti alla stessa fase esecutiva.
Al riguardo la Corte ricorda come il Codice dei contratti pubblici stabilisca (art. 120, comma 1) che «per i contratti relativi a servizi e forniture il regolamento determina le modalità di verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite con criteri semplificati per quelli di importo inferiore alla soglia comunitaria», ed estenda (comma 2) tale disciplina al settore dei lavori, prevedendo che per i relativi contratti «il regolamento disciplina il collaudo con modalità ordinarie e semplificate, in conformità a quanto previsto dal presente codice».
Il Regolamento ha previsto (art. 325) che, qualora la stazione appaltante per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie comunitarie non ritenga necessario conferire l'incarico di verifica di conformità, «si dà luogo ad un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento».

Rispetto a tale disposizione, la normativa regionale censurata diverge in due punti significativi, in quanto:
• rispetto alla formula adoperata dal Regolamento, restringe l'area delle forniture e dei servizi per i quali sono previste le modalità semplificate di verifica della conformità della prestazione;
• rispetto alla previsione del Regolamento per il rilascio dell'attestato di regolare esecuzione da parte di due soggetti che cooperano tra loro (il direttore dell'esecuzione, che predispone l'attestato, e il responsabile del procedimento, che ne dispone la conferma), dando luogo all'adozione di un atto complesso, la norma regionale dispone che l'attestazione di regolare esecuzione sia rilasciata dal responsabile unico del procedimento o, in alternativa, dal dirigente della struttura destinataria della fornitura o del servizio.
Né può ritenersi che tali differenziazioni di disciplina possano essere ascritte a profili meramente organizzativi, per i quali la giurisprudenza costituzionale ha già riconosciuto la sussistenza della competenza legislativa delle Regioni; in quanto, affinché operi detta competenza, è necessario che sia riferita ad aspetti attinenti specificamente all'organizzazione interna degli apparati amministrativi e tecnici regionali, deputati a svolgere funzioni inerenti alla stipulazione dei contratti o alla realizzazione delle opere.

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07 marzo 2011

L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLAUDO DI LAVORI PUBBLICI

All'articolo 120, comma 2-bis, del Codice dei contratti pubblici, è stabilito l'obbligo per le stazioni appaltanti di valutare in via prioritaria l'idoneità dei propri dipendenti, o di diversa amministrazione aggiudicatrice, all'espletamento dell'incarico di collaudo, sulla base di adeguati requisiti, ammettendo il ricorso a professionisti esterni, nel rispetto dei principi e della normativa comunitaria, solo in caso di carenza di personale idoneo alla prestazione, accertata dal responsabile del procedimento. E' stato inoltre inserito all'articolo 91, commi 1 e 2, il riferimento espresso al collaudo nell'ambito delle attività rientranti nei servizi attinenti all'ingegneria e architettura oggetto delle procedure concorsuali.
Il quadro normativo in materia, con riguardo ai lavori pubblici, è poi completato dalle disposizioni dell'articolo 141 ove, nel prevedere la nomina da parte della stazione appaltante da uno a tre tecnici per l’attività di collaudo e le incompatibilità con le attività di progettazione, direzione, vigilanza ed esecuzione lavori, si rinvia al regolamento ex articolo 5 del Codice la fissazione dei requisiti professionali dei collaudatori in relazione alle caratteristiche dell'opera, nonché le modalità di espletamento dell'incarico e la redazione del certificato di collaudo, sostituito dal certificato di regolare esecuzione per lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro.
L'Autorità si è occupata della materia con l'atto di regolazione n. 6/1999 concernente gli incarichi di progettazione e le altre prestazioni tecniche connesse alla realizzazione dell'opera, con riguardo alla previgente disciplina in materia di lavori pubblici ai sensi della legge n. 109/1994.
Con la delibera n. 82 del 2007 ed i pareri n. 65 e 102 del 2008 ha affermato che il collaudo di lavori pubblici rientra tra i servizi soggetti alla disciplina del Codice.
Con la Determinazione n. 2 del 25 febbraio 2009 l’Autorità ha fornito le indicazioni per l’affidamento degli incarichi di collaudo di lavori pubblici a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 11 settembre 2008, n. 152 che ha apportato importanti modifiche alla disciplina degli affidamenti degli incarichi di collaudo. In particolare:
1. il collaudo relativo ad un contratto pubblico di lavori è affidato in via prioritaria al personale interno della stazione appaltante, in possesso dei requisiti fissati preventivamente in relazione alla complessità della prestazione; tale affidamento deve essere motivato, con riferimento alla esperienza e competenza dell'interessato, nel rispetto dei principi della proporzionalità, della trasparenza e della rotazione, a tal fine assicurando anche, con cadenza periodica, adeguata pubblicità degli incarichi affidati; al personale dipendente della amministrazione aggiudicatrice incaricato del collaudo spetta, quale compenso dell'attività svolta, l'incentivo ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del Codice;
2. la stazione appaltante, in caso di carenza del proprio organico, è tenuta a verificare la possibilità di affidare il collaudo a dipendenti di diversa amministrazione;
3. il collaudo comprende ogni attività di verifica tecnica necessaria secondo quanto previsto dalla normativa di settore in relazione all'oggetto dell'appalto, con riferimento in particolare al collaudo statico, che è svolto pertanto dal soggetto incaricato del collaudo, in possesso dei requisiti stabiliti dalla specifica disciplina;
4. l'affidamento esterno dell'incarico di collaudo, rientrante nella categoria 12 dei servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura, di cui all'all. IIA del Codice, avviene mediante procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni concernenti l'affidamento di tali servizi, ai sensi degli artt. 90 e 91 del Codice;
5. è consentito l'affidamento in economia dell'incarico di collaudo, qualora la stazione appaltante abbia indicato tale attività nel proprio regolamento interno, ai sensi e nei limiti dell'articolo 125 del Codice;
6. la partecipazione alla gara è preclusa in via generale ai dipendenti pubblici, ad eccezione dei casi in cui è consentito lo svolgimento della libera professione dalle norme sul pubblico impiego (articolo 53 del d.l.vo n. 165/2001);
7. è ammessa la partecipazione alla procedura concorsuale delle società di ingegneria che devono indicare il responsabile della prestazione, in analogia con quanto previsto per gli incarichi di progettazione;
8. i requisiti per la partecipazione alla gara devono essere proporzionati alla prestazione richiesta, favorendo la più ampia partecipazione dei soggetti interessati; a tal fine, l'esperienza maturata è valutata con riguardo non solo all'attività di collaudo, ma anche ad altre attività attinenti ai servizi di ingegneria ed architettura;
9. l'individuazione del soggetto affidatario avviene utilizzando il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base della scelta discrezionale dell'amministrazione.

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