DECRETO LEGGE 211/2011 (DECRETO MONTI) – CONCESSIONI AUTOSTRADALI
Art. 43. Alleggerimento e semplificazione
delle procedure, riduzione dei costi e altre misure (G.U.
n. 284 del 6 dicembre 2011 )
1.
Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali vigenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto, laddove comportino variazioni o
modificazioni al piano degli investimenti ovvero ad aspetti di carattere
regolatorio a tutela della finanza pubblica, sono sottoposti al parere del CIPE
che, sentito il NARS, si pronuncia entro trenta giorni e, successivamente,
approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro
trenta giorni dalla avvenuta trasmissione dell’atto convenzionale ad opera
dell’amministrazione concedente.
2.
Gli aggiornamenti o le revisioni delle concessioni autostradali vigenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto che non comportano le variazioni
o le modificazioni di cui al comma 1 sono approvate con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall’avvenuta trasmissione
dell’atto convenzionale ad opera dell’amministrazione concedente.
3.
Gli aggiornamenti o le revisioni delle concessioni autostradali, i cui schemi
di atti aggiuntivi sono già stati sottoposti al parere del CIPE alla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono approvati con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall’avvenuta trasmissione
dell’atto convenzionale ad opera dell’amministrazione concedente.
4.
Sono abrogati il comma 2, ultimo periodo, dell’articolo 8-duodecies del
decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 giugno 2008, n. 101, e il comma 4 dell’articolo 21 del decreto-legge 24
dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 47.
5.
All’articolo 8-duodecies del decreto-legge 4 aprile 2008, n. 59, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e successive
modificazioni, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
“2-ter. I contratti di concessione di costruzione e gestione e di sola gestione nel settore stradale e autostradale sono affidati secondo le procedure previste all’articolo 144 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, ovvero all’articolo 153 del medesimo decreto.".
“2-ter. I contratti di concessione di costruzione e gestione e di sola gestione nel settore stradale e autostradale sono affidati secondo le procedure previste all’articolo 144 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, ovvero all’articolo 153 del medesimo decreto.".
6.
Ai fini della realizzazione di nuovi impianti tecnologici e relative opere
civili strettamente connesse alla realizzazione e gestione di detti impianti,
accessori e funzionali alle infrastrutture autostradali e stradali esistenti
per la cui realizzazione siano già stati completati i procedimenti di
approvazione del progetto e di localizzazione in conformità alla normativa
pro-tempore vigente, non si applicano le disposizioni del Titolo II del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui
al d.P.R.
6 giugno 2001, n. 380 e non sono necessari ulteriori autorizzazioni,
concessioni, permessi, nulla osta o atti di assenso comunque denominati.
Omissis commi da 7 a
15 relativi alla sicurezza delle grandi dighe.
Etichette: concessioni autostradali, convenzioni
<< Home