CONTRATTO DI NOLO A CALDO E RESPONSABILITÀ SOLIDALE
Il
Ministero del Lavoro, con nota n. 2 del 27 gennaio 2012, in risposta
all`interpello formulato dal Consiglio Nazionale dell`Ordine dei consulenti del
Lavoro in merito alla corretta interpretazione dell`art. 35, co. 28, del D.L.n. 223/2006, concernente la responsabilita` solidale dell`appaltatore e degli
eventuali subappaltatori per il versamento delle ritenute fiscali e dei
contributi previdenziali e assicurativi, con riferimento alla tipologia
contrattuale del nolo a caldo eccedente il 2% dell`importo complessivo delle
prestazioni afidate, ha precisato quanto segue.
La
disciplina della responsabilita` solidale e` evidentemente legata alla figura
dell`appalto e non a quella del nolo a caldo, sebbene non possa sottacersi un
indirizzo giurisprudenziale volto a interpretare il complessivo quadro
normativo nel senso di un`estensione il piu` possibile ampia del regime
solidaristico in ragione di una maggiore tutela per i lavoratori interessati
(il Ministero a tal proposito ha segnalato la sentenza della Corte di
Cassazione n. 620/2008 e la sentenza del Tribunale di Bologna, 22 novembre
2009).
Evidente
e`, infatti, che il contratto di nolo si configura, in mancanza di un esplicito
riferimento normativo, nell`ambito della disciplina civilistica della locazione
e si distingue in nolo a freddo (locazione del solo macchinario) e nolo a caldo
(prestazione anche da parte dell`addetto all`utilizzo del macchinario).
Il
nolo a caldo si distingue, inoltre, dall`appalto stante la mancanza di
qualsiasi ingerenza nell`attivita` produttiva e nell`organizzazione aziendale
del noleggiatore.
L’art.
118 del Codice degli Appalti mette in evidenza i casi in cui, stante
l`esistenza di alcuni presupposti del nolo a caldo (il contratto sia superiore
al 2% del valore delle prestazioni affidate o a 100.000 euro e l`incidenza del
costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell`importo del
contratto da affidare), quest`ultimo e` soggetto al regime autorizzatorio del
subappalto, ma rimane pur sempre distinto dal medesimo.
Alla
luce di cio`, ha concluso il Ministero, deve concludersi per una differenza
sostanziale del nolo rispetto al subappalto e in generale al contratto di
appalto, cui esclusivamente il regime della responsabilita` solidale deve
riferirsi rischiando, in caso contrario, di allargare il meccanismo solidale,
già ad oggi eccessivamente oneroso per i soggetti, coinvolti negli appalti e
per le modalita` di attuazione del medesimo, ad una platea indistinta di
soggetti con tutte le gravose conseguenze del caso.
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