19 febbraio 2012

CONTRATTO DI NOLO A CALDO E RESPONSABILITÀ SOLIDALE

Il Ministero del Lavoro, con nota n. 2 del 27 gennaio 2012, in risposta all`interpello formulato dal Consiglio Nazionale dell`Ordine dei consulenti del Lavoro in merito alla corretta interpretazione dell`art. 35, co. 28, del D.L.n. 223/2006, concernente la responsabilita` solidale dell`appaltatore e degli eventuali subappaltatori per il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi, con riferimento alla tipologia contrattuale del nolo a caldo eccedente il 2% dell`importo complessivo delle prestazioni afidate, ha precisato quanto segue.
La disciplina della responsabilita` solidale e` evidentemente legata alla figura dell`appalto e non a quella del nolo a caldo, sebbene non possa sottacersi un indirizzo giurisprudenziale volto a interpretare il complessivo quadro normativo nel senso di un`estensione il piu` possibile ampia del regime solidaristico in ragione di una maggiore tutela per i lavoratori interessati (il Ministero a tal proposito ha segnalato la sentenza della Corte di Cassazione n. 620/2008 e la sentenza del Tribunale di Bologna, 22 novembre 2009).
Evidente e`, infatti, che il contratto di nolo si configura, in mancanza di un esplicito riferimento normativo, nell`ambito della disciplina civilistica della locazione e si distingue in nolo a freddo (locazione del solo macchinario) e nolo a caldo (prestazione anche da parte dell`addetto all`utilizzo del macchinario).
Il nolo a caldo si distingue, inoltre, dall`appalto stante la mancanza di qualsiasi ingerenza nell`attivita` produttiva e nell`organizzazione aziendale del noleggiatore.
L’art. 118 del Codice degli Appalti mette in evidenza i casi in cui, stante l`esistenza di alcuni presupposti del nolo a caldo (il contratto sia superiore al 2% del valore delle prestazioni affidate o a 100.000 euro e l`incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell`importo del contratto da affidare), quest`ultimo e` soggetto al regime autorizzatorio del subappalto, ma rimane pur sempre distinto dal medesimo.
Alla luce di cio`, ha concluso il Ministero, deve concludersi per una differenza sostanziale del nolo rispetto al subappalto e in generale al contratto di appalto, cui esclusivamente il regime della responsabilita` solidale deve riferirsi rischiando, in caso contrario, di allargare il meccanismo solidale, già ad oggi eccessivamente oneroso per i soggetti, coinvolti negli appalti e per le modalita` di attuazione del medesimo, ad una platea indistinta di soggetti con tutte le gravose conseguenze del caso.

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