12 febbraio 2012

DECRETO SEMPLIFICAZIONI


Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2012 Supplemento Ordinario n. 27 il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. Sono introdotte disposizioni di semplificazione in materia di appalti pubblici, impianti, urbanistica, Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). In particolare si prevede:
- Ennesima modifica del Codice dei Contratti Pubblici e del relativo Regolamento di attuazione, D. Leg.vo 12/04/2006, n. 163 e D.P.R. 05/10/2010, n. 207.
-   istituzione, presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, che a partire dal 01/01/2013 acquisirà la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice. La verifica del possesso dei suddetti requisiti richiesti per la partecipazione alla gare per l’affidamento di contratti pubblici da parte delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori avverrà esclusivamente tramite detta Banca dati nazionale.
-   Riscrittura del comma 2 dell’art. 29 del D. Leg.vo 10/09/2003, n. 276 inerente la responsabilità solidale negli appalti di opere o servizi. Nella nuova formulazione il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori, oltre i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali, anche le quote di trattamento di fine rapporto ed i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto. Resta escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.
-    Introduzione della dichiarazione unica di conformità degli impianti termici, che elimina l’attuale duplicazione nelle certificazioni di conformità. La dichiarazione unica di conformità, il cui modello sarà approvato con decreto ministeriale, sostituirà, infatti, la dichiarazione resa con i modelli di cui agli Allegati I e II del D.M. 22/01/2008, n. 37 e la dichiarazione di cui all’art. 284 del D. Leg.vo 03/04/2006, n. 152.
- Modifica della norma che vieta la cessione dei parcheggi, realizzati ai sensi dell’art. 9 della L. 24/03/1989, n. 122, separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. In sostanza il nuovo comma 5 del citato art. 9 mantiene il divieto di cedere separatamente dall’unità immobiliare i parcheggi pertinenziali, di cui al comma 4 del citato articolo 9, realizzati nell’ambito di programmi urbani dei parcheggi su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse, mentre consente, a determinate condizioni, il trasferimento della proprietà dei parcheggi pertinenziali realizzati, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 9, nel sottosuolo, al piano terreno o in aree pertinenziali esterne all’immobile. In particolare è consentito il trasferimento della proprietà dei parcheggi destinati a pertinenza delle singole unità immobiliari di un immobile, realizzati nel sottosuolo, al piano terreno del fabbricato medesimo oppure nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne a tale fabbricato, anche in deroga al titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e a successivi atti convenzionali, a condizione che contestualmente il parcheggio trasferito sia destinato a pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso comune.
- Specifica dell’ambito di riconoscimento dell’abilitazione delle imprese esercenti attività di installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti negli edifici. Detta abilitazione di cui all’art. 3 del D.M. 22/01/2008, n. 37, concerne, alle condizioni previste dal medesimo art. 3, tutte le tipologie di edifici indipendentemente dalla destinazione d’uso.
- modifica al comma 1, dell’art. 19, della L. 07/08/1990, n. 241, per cui sono semplificate le procedure amministrative mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), con particolare riferimento alla presentazione di attestazioni e asseverazioni da parte di tecnici abilitati. La SCIA dovrà essere corredata da attestazione o asseverazione di tecnici abilitati solo nei casi in cui queste siano espressamente previste dalla normativa vigente.

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