12 febbraio 2012

DECRETO CRESCI ITALIA: LIBERALIZZAZIONI


E’ stato pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2012 il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.
Il Decreto, definito “Cresci Italia”, contiene alcune importanti disposizioni di interesse per il settore delle opere pubbliche, ed e` attualmente all`esame del Parlamento per la sua conversione in Legge.
Fra le novita` piu` rilevanti del Decreto, meritano di essere segnalate le seguenti:
- l`art. 2, in cui è prevista la costituzione di un “Tribunale delle Imprese”; la norma prevede, in buona sostanza, la costituzione presso i tribunali e le corti d`appello, di Sezioni specializzate in materia d`impresa, competenti anche in materia di contratti pubblici di appalto di lavori, servizi e forniture di rilevanza comunitaria, di cui sia parte una società e quando sussista la giurisdizione del giudice ordinario. La disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo il novantesimo giorno dall`entrata in vigore del Decreto, pertanto dopo il 23 aprile 2012;
- l`art. 25, in materia di servizi pubblici locali, che stabilisce che le societa` affidatarie ``in house``, le aziende speciali e le istituzioni debbano essere assoggettate al patto di stabilita` interno e debbano applicare il Codice dei contratti pubblici per l`acquisto di beni o servizi. Nella stessa disposizione viene abbassata la soglia per l`affidamento ``in house`` dei servizi pubblici locali, che viene portata da 900.000 euro a 200.000 euro.
Da ultimo, si stabilisce l`obbligo di gara anche per il servizio di trasporto ferroviario regionale alla scadenza dei contratti di servizio in essere.
- l`art. 41, che, sostituendo l`art. 157 del Codice dei contratti, prevede la possibilita`, per le societa` di progetto, di emettere delle obbligazioni di progetto, c.d. ``project bond``, per la realizzazione di infrastrutture. La norma in commento stabilisce che tali obbligazioni possano essere garantite dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati, fino all`avvio dell`infrastruttura da parte del concessionario. Dette obbligazioni, inoltre, possono essere emesse senza garanzia ipotecaria, purche` siano sottoscritte da investitori autorizzati ad operare sui mercati finanziari;
- la nuova figura del contratto di disponibilita`, disciplinato dal nuovo art. 160-ter del Codice dei contratti, introdotto dall`art. 44 del D.L. in commento. Il contratto di disponibilita` prevede la costituzione di un`opera privata e la sua successiva messa a disposizione dell`amministrazione per l`esercizio di un servizio pubblico, a fronte del pagamento di un corrispettivo. Quest`ultimo consiste in un canone di disponibilita`, nell`eventuale riconoscimento di un contributo in corso d`opera non superiore al 50% del costo di costruzione dell`opera, ed in un eventuale prezzo di trasferimento (tali ultime due ipotesi nel caso in cui al termine del periodo pattuito col privato la stazione appaltante voglia acquisire in proprieta` il bene).
La procedura, che prevede la pubblicazione di un bando, pone a base di gara un capitolato prestazionale, in cui l`amministrazione aggiudicatrice delinea le caratteristiche dell`opera che intende acquisire e le modalita` di determinazione dei canoni. Le offerte dei partecipanti (che, a loro volta, devono possedere i requisiti generali di partecipazione alle gare pubbliche e di qualificazione degli operatori economici), saranno valutate secondo il criterio dell`offerta economicamente piu` vantaggiosa. Spettano all`affidatario sia la progettazione definitiva ed esecutiva, che le eventuali varianti in corso d`opera, mentre l`attivita` di collaudo spetta alla stazione appaltante;
- l`art. 46, in cui viene stabilito che le modalita` attuative del dialogo competitivo, di cui all`art. 58 del Codice dei contratti, debbano essere definite dal Regolamento di attuazione;
- con riferimento all`utilizzo delle terre e delle rocce da scavo, l`art. 49 ne stabilisce la regolamentazione con Decreto del Ministero dell`ambiente, da adottare entro 60 giorni dall`entrata in vigore del D.L. in commento;
- l`art. 50 apporta innovazioni in materia di concessioni di costruzione e gestione delle opere pubbliche. La disposizione, intervenendo sull`art. 144 del Codice dei contratti, stabilisce che i bandi di gara, lo schema di contratto ed il piano economico finanziario debbano garantire adeguati livelli di bancabilita` dell`opera. Inoltre, con riferimento alle ipotesi di subentro nel rapporto concessorio, di cui all`art. 159 del Codice, viene previsto che il soggetto subentrante debba possedere i requisiti corrispondenti a quelli previsti nel bando, avendo riguardo alla situazione concreta del progetto ed allo stato di avanzamento dello stesso alla data del subentro;
- l`art. 51, poi, innalza dal 40% al 50% la percentuale dei lavori che, ai sensi del comma 25 dell`art. 253 del Codice dei contratti, devono essere affidati a terzi dai titolari delle concessioni autostradali gia` assentite alla data del 30 giugno 2002. La disposizione in commento si applica a partire dal 1° gennaio 2015;
- l`art. 52 che, intervenendo sull`art. 128, comma 6, del Codice, stabilisce che per i lavori di importo inferiore al milione di euro, sia richiesto almeno lo studio di fattibilita` per l`inserimento nell`elenco annuale delle opere pubbliche. Per i lavori di importo superiore, invece, e` richiesta almeno l`approvazione del progetto preliminare;
- sempre l`art. 52 introduce forme di semplificazione nella redazione nonché nell’approvazione dei progetti; anzitutto, mediante modifica dell`art. 93 del Codice dei contratti, prevedendo che risulti consentita l`omissione di uno dei primi due livelli di progettazione purche` il livello successivo contenga tutti gli elementi del livello omesso, e sempre che siano rispettati i requisiti di conformita` e di qualita` dell`opera. Inoltre, innovando l`art. 97 del Codice, viene stabilito che le stazioni appaltanti possano approvare progetti di livello progettuale di maggior dettaglio rispetto a quanto sarebbe previsto dalla normativa vigente in materia, per ottenere le approvazioni proprie delle fasi progettuali omesse; 
- da ultimo, in materia di infrastrutture strategiche, gli artt. 42 e 55 introducono, rispettivamente, forme di snellimento nella disciplina del promotore nonche` in materia di affidamento delle concessioni. 
 Le novita` descritte sono riassunte nel quadro sinottico dell’Ance, allegato.

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