12 febbraio 2012

DECRETO SALVA ITALIA: MODIFICHE DEL CODICE CONTRATTI PUBBLICI


-  All’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture nell’ambito delle unioni dei comuni, di cui all’articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici." L’articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dal comma 4, si applica alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012.
-  per le opere di interesse strategico all’articolo 161 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i commi 1-bis e 1-ter sono sostituiti; dopo l’articolo 169 è inserito l’“Art. 169-bis (Approvazione unica progetto preliminare);  
- all’articolo 163, comma 2, dopo la lettera f-bis) è inserita la seguente:
 “f-ter) verifica l’avanzamento dei lavori anche attraverso sopralluoghi tecnico-amministrativi presso i cantieri interessati, previo accesso agli stessi; a tal fine può avvalersi, ove necessario, del Corpo della Guardia di finanza, mediante la sottoscrizione di appositi protocolli di intesa.”.
-  Al fine di garantire la certezza dei finanziamenti destinati alla realizzazione delle opere pubbliche, le delibere assunte dal CIPE relativamente ai progetti di opere pubbliche, sono formalizzate e trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri per la firma entro trenta giorni decorrenti dalla seduta in cui viene assunta la delibera. In caso di criticità procedurali tali da non consentire il rispetto del predetto termine il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Consiglio dei Ministri per le conseguenti determinazioni.
-  Per le delibere del CIPE di cui al comma 4, sottoposte al controllo preventivo della Corte dei Conti, i termini previsti dall’articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni, sono ridotti di un terzo.
- L’articolo 175 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è sostituito dall’ “Art. 175. – (Promotore e finanza di progetto)“. (omissis) Le disposizioni di cui al comma 5-bis non si applicano alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 175 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella formulazione vigente prima della medesima data.
- all’articolo 3, comma 11, è aggiunto il seguente periodo: “La gestione funzionale ed economica può anche riguardare, eventualmente in via anticipata, opere o parti di opere direttamente connesse a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa.”;
- all’articolo 143, comma 1, dopo le parole: “gestione funzionale ed economica” sono inserite le seguenti: “eventualmente estesa, anche in via anticipata, ad opere o parti di opere in tutto o in parte già realizzate e direttamente connesse a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa”;
- all’articolo 143, comma 4, dopo le parole: “anche un prezzo” sono inserite le seguenti: “nonché, eventualmente, la gestione funzionale ed economica, anche anticipata, di opere o parti di opere già realizzate”.
-  Al comma 8 dell’articolo 143 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Al fine di assicurare il rientro del capitale investito e l’equilibrio economico-finanziario del Piano Economico Finanziario, per le nuove concessioni di importo superiore ad un miliardo di euro, la durata può essere stabilita fino a cinquanta anni.” 

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