I COSTI DELLA SICUREZZA NEGLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE
Il
Consiglio di Stato, Sez. 3, con la Sentenza 19 gennaio 2012, n. 212 ha precisato che nell'offerta economica tutti
i costi relativi alla sicurezza (non soggetti a ribasso) devono essere
specificatamente indicati non solo secondo l'art. 86, comma 3 bis, e l'art. 87,
comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici, ma anche in relazione all'art. 26,
comma 6 del D.Lgs. 81/2008.
Come
affermato di recente dalla stessa Sezione (con le sentenze n. 5421 del 3
ottobre 2011 e n. 4330 del 15 luglio 2011), l’art. 86,
comma 3 bis, e l’art. 87, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici
impongono, anche per gli appalti di servizi e forniture, la specifica
indicazione nell’offerta economica di tutti i costi relativi alla sicurezza.
In
particolare gli oneri della sicurezza – sia nel comparto dei lavori che in
quelli dei servizi e delle forniture – devono essere distinti tra oneri, non
soggetti a ribasso, finalizzati all’eliminazione dei rischi da interferenze
(che devono essere quantificati dalla stazione appaltante nel DUVRI) ed oneri
concernenti i costi specifici connessi con l’attività delle imprese che devono
essere indicati dalle stesse nelle rispettive offerte, con il conseguente onere
per la stazione appaltante di valutarne la congruità (anche al di fuori del
procedimento di verifica delle offerte anomale) rispetto all’entità ed alle
caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura.
L’art.
86, comma 3-bis, e l’art. 87, comma 4, del d. lgs. n. 163 del 2006 impongono
pertanto la specifica stima ed indicazione di tutti i costi relativi alla
sicurezza, tanto nella fase della “predisposizione delle gare di appalto” (e
quindi nella predisposizione della documentazione di gara) quanto nella fase
della formulazione dell’offerta economica.
Peraltro,
anche l’art. 26, comma 6, del d.
lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (recante norme in materia di tutela della
salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro), emanato in attuazione della delega
prevista dall’art. 1, comma 1, della legge n. 123 del 2007, stabilisce che,
nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia
delle offerte, nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di
servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il
valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro ed al
costo relativo alla sicurezza, “che deve essere specificamente indicato e
risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei
servizi o delle forniture”.
Ciò
significa che, negli atti di gara, devono essere specificamente indicati,
separatamente dall’importo dell’appalto posto a base d’asta, i costi relativi
alla sicurezza derivanti dalla valutazione delle interferenze, per i quali è
precluso qualsiasi ribasso (art. 86, comma 3-bis. e comma 3-ter, del d. lgs. n.
163/2006), trattandosi di costi ritenuti necessari per la tutela dei soggetti
interessati. Gli atti di gara devono poi prevedere che, nell’offerta economica,
siano indicati gli altri oneri per la sicurezza (da rischio specifico) che sono
variabili perché legati all’offerta economica delle imprese partecipanti alla gara.
A
loro volta le imprese partecipanti devono includere necessariamente nella loro
offerta sia gli oneri di sicurezza per le interferenze (nella esatta misura
predeterminata dalla stazione appaltante), sia gli altri oneri di sicurezza da
rischio specifico (o aziendali) la cui misura può variare in relazione al
contenuto dell’offerta economica, trattandosi di costi il cui ammontare è
determinato da ciascun concorrente in relazione alle altre voci di costo
dell’offerta.
Il
Capitolato speciale, all’art. 11, disponeva infatti che: “ L’offerta ai sensi
della determinazione n. 3/2008 dell’Autorità per la Vigilanza dei lavori,
servizi e forniture dovrà prevedere i costi specifici relativi alla sicurezza
di cui all’allegato D (…). I costi della sicurezza da interferenza, non
soggetti a ribasso d’asta, sono stati quantificati in euro 5.300,00”.
A
sua volta, il DUVRI disponeva, che “Gli oneri della sicurezza determinati
devono essere compresi nell’importo totale dei lavori (cioè devono essere
inclusi nel computo di progetto) ed individuano la parte del costo dell’opera
per il servizio da non assoggettare a ribasso d’offerta. L’appaltatore deve
indicare obbligatoriamente nell’offerta i costi della sicurezza specifici
afferenti all’esercizio dell’attività svolta dalla propria impresa; la stazione
appaltante dovrà valutare, anche in quei casi in cui non si procede alla verifica
delle offerte anomale, la congruità dei costi indicati rispetto all’entità e
alle caratteristiche del servizio”.
Peraltro,
alla luce dello specifico riferimento ai “costi della sicurezza specifici
afferenti all’esercizio dell’attività svolta dalla propria impresa”, contenuto
nella richiamata disposizione, le disposizioni della lex specialis prevedevano
l’obbligo di indicare, nell’offerta economica, gli oneri di sicurezza diversi
da quelli derivanti da interferenze.
In
conseguenza tale omissione, deve condurre all’esclusione dalla gara per
incompletezza dell’offerta, trattandosi peraltro di una omissione
particolarmente rilevante, alla luce della natura costituzionalmente sensibile
degli interessi protetti (in termini fra le più recenti: Consiglio di Stato,
Sez. III n. 4330 del 15 luglio 2011 cit.; Sez. V, n. 17 del 21 gennaio 2011).
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