05 febbraio 2012

L’INFORMATIVA ATIPICA NON HA NATURA INTERDITTIVA


L'informativa atipica, a differenza delle informative c.d. tipiche, non ha natura di per sé interdittiva, ma consente l'attivazione degli ordinari strumenti di discrezionalità dell'Amministrazione nel valutare l'avvio o il prosieguo dei rapporti contrattuali, alla luce dell'idoneità morale del concorrente di assumere la posizione di contraente con la P.A. L'informativa atipica consente alla stazione appaltante, che non ha il potere, né l'onere di verificare la portata ed i presupposti dell'informativa antimafia, di adottare un provvedimento di diniego di stipula del contratto o di prosecuzione del rapporto, che risulterà sufficientemente motivato anche per relationem, essendole riservato un margine ristretto di valutazione discrezionale; diversamente, il dovere di ampia motivazione sussiste solo nel caso in cui si opti per la prosecuzione del rapporto per necessità della prestazione, non altrimenti assicurabile. Deliberazione dell’AVCP n.3 del 11/1/2012 

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