L’INFORMATIVA ATIPICA NON HA NATURA INTERDITTIVA
L'informativa atipica, a differenza delle informative
c.d. tipiche, non ha natura di per sé interdittiva, ma consente l'attivazione
degli ordinari strumenti di discrezionalità dell'Amministrazione nel valutare
l'avvio o il prosieguo dei rapporti contrattuali, alla luce dell'idoneità
morale del concorrente di assumere la posizione di contraente con la P.A.
L'informativa atipica consente alla stazione appaltante, che non ha il potere,
né l'onere di verificare la portata ed i presupposti dell'informativa antimafia,
di adottare un provvedimento di diniego di stipula del contratto o di
prosecuzione del rapporto, che risulterà sufficientemente motivato anche per
relationem, essendole riservato un margine ristretto di valutazione
discrezionale; diversamente, il dovere di ampia motivazione sussiste solo nel
caso in cui si opti per la prosecuzione del rapporto per necessità della
prestazione, non altrimenti assicurabile. Deliberazione dell’AVCP n.3 del 11/1/2012
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