05 febbraio 2012

RISARCIMENTO ALL’IMPRESA DEL DANNO PER SCONVOLGIMENTO DEI TEMPI CONTRATTUALI


In presenza di un accertato sconvolgimento dei tempi contrattuali, non occorre una prova particolare del danno subito dall'impresa, perché, in via di presunzione, ai sensi dell'art. 2727 C.c., deve ritenersi senz'altro verificato un aumento delle spese generali, essendo i due fenomeni strettamente connessi; pertanto, se il prolungamento del tempo di esecuzione dei lavori dipende da fatti imputabili all'ente appaltante, si deve riconoscere all'impresa appaltatrice il diritto ad essere indennizzata dell'onere delle maggiori spese generali connesse al maggior tempo di esecuzione dei lavori (ex multis Coll. Arb. Roma, 17.03.2006, in Arch. Giur. 00. pp., 2006, 1025). 
In caso di ridotta produttività imputabile al committente, l'impresa ha diritto al ristoro delle spese generali, delle spese per il personale fisso di cantiere, per attrezzature e mezzi d'opera e relative manutenzioni, per noleggi, delle spese fisse continuative di cantiere, guardiania e fideiussione oltre al ristoro del mancato guadagno che un impiego produttivo di personale e mezzi avrebbe potuto garantire (Coll. Arb. Roma, 10.02.2000, in Arch. Giur. 00. pp., 2002, 1094; nello stesso senso, Coll. Arb. Roma, 21.09.2006, in Arch. Giur. 00. pp., 2007, 68) e, ancora, "nel caso di sospensione illegittima [rectius anomalo andamento] il danno da risarcire all'impresa deve tener conto, ai fini della sua determinazione, dei seguenti elementi: spese generali, spese fisse di cantiere, personale fisso di cantiere, guardiania, macchinari ed attrezzature, interessi sul maggior periodo di vincolo delle trattenute, prolungato impegno fideiussorio e prolungato impegno di manutenzione" (Coll. Arb., 08.11.1994 in Arch. Giur. 00. pp., 1996, 1089). 
L'improduttivo vincolo delle spese fisse di cantiere costituisce una voce delle cd. spese generali fisse e conseguentemente non può essere computato ai fini della determinazione del risarcimento spettante all'appaltatrice, atteso che, l'incidenza di tale categoria di spese generali rimane invariata nonostante qualsiasi ritardo imputabile alla Stazione Appaltante.
Vanno rimborsati gli oneri sopportati dall'appaltatore per la protrazione del vincolo delle polizze fideiussorie, in quanto essi costituiscono un costo inutilmente sopportato (si veda, ex plurimis, Coll. Arb. 19.09.2002, in Arch. Giur. 00. pp., 2003, 47; Coll. Arb. 21.06.2002, in Arch. Giur. 00. pp., 2003, 47; Coll. Arb. Roma 10.02.2000, in Arch. Giur. 00. pp., 2002, 1094; Coll. Arb. 8.07.1999, in Arch. Giur. 00. pp., 2001, 860; Coll. Arb. 08.11.1994 in Arch. Giur. 00. pp., 1996,1089). 
Il riconoscimento del mancato utile per l'ipotesi di andamento patologico dei lavori si pone come necessaria conseguenza logica e giuridica dell'affermata esistenza. Al riguardo, infatti la Giurisprudenza onoraria ha più volte affermato che in caso di fermo o anomalo andamento dei lavori l'appaltatore ha diritto alla rifusione del c.d. mancato utile, atteso che, ove la sospensione o il rallentamento dei lavori fossero mancati, l'impresa, secondo ragionevole previsione, avrebbe realizzato utili impiegando capitali e mezzi in altri nuovi appalti (ex multis, Coll. Arb. Roma, 08.02.2002, in Arch. Giur. 00. pp., 2002, 148). Il riconoscimento di tale pregiudizio, così come precisato dalla Giurisprudenza, deve essere operato anche in difetto di-prova specifica sulle occasioni di reddito perse, ritenendo sia a tal fine sufficiente la presunzione di remuneratività della struttura produttiva fondata sulla natura imprenditoriale dell'attività svolta dall'appaltatrice (si veda, ex plurimis, Coll. Arb. Roma, 21.09.2006, in Arch. Giur. 00. pp., 2007, 68; Coll. Arb. Roma, 1.06.2005 in Arch. Giur. 00. pp., 2005, 799; Coll. Arb. Roma, 30.07.2004, ivi, 2005, 80; Coll. Arb., Roma, 27.02.2003, ivi, 2003, 1015). In merito alla quantificazione della voce in argomento, il Collegio reputa che il danno legato alla mancata percezione degli utili possa stimarsi applicando l'aliquota del 10%, che rappresenta la misura forfettaria accolta costantemente dalla Giurisprudenza per la determinazione degli utili di impresa nel settore della contrattualistica pubblica. 
È ormai un principio consolidato in Giurisprudenza quello per cui l'incremento dei costi dei mezzi di produzione (uomini, mezzi e forniture) non può in alcun modo far carico all'appaltatrice quando il contratto di appalto - pur concluso a seguito dell'abolizione dell'istituto della revisione prezzi- si protragga nel tempo per cause non imputabili all'impresa. Ciò, in particolare, ove l'addebitabilità dello slittamento temporale sia riconducibile alla Stazione Appaltante in ragione di un proprio comportamento omissivo (cfr., sul punto, Coll. Arb. 10.03.2006, in Arch.
Giur. 00. pp., 2006, 1009; Coll. Arb. 02.08.2006, in Arch. Giur. 00. pp., 2007, 54; Coll. Arb. 27.02.2006, in Arch. Giur. 00. pp., 2006, 994; Coll. Arb. 23.12.2005, in Arch. Giur. 00.pp., 2006, 145; Coll. Arh. 27.10.2005, in Arch. Giur. 00. pp., 2006, 137; Coll. Arb. 01.06.2005, in Arch. Giur. 00. pp., 2005, 799; Coll. Arb. 19.06.2003, in Arch. Giur. oO. pp., Coll. Arb. 17.06.2002, in Arch. Giur. 00. pp., 2002, 1189; Coll. Arb. 01.07;1998, in Giur. 00. pp., 2000,1180). D'altronde, si tratta di un principio che non può ritenersi elusivo del divieto della revisione prezzi (istituto non più esistente) poiché attiene alla remunerazione dell'impresa di tutti quei maggiori costi che, non contemplati dalla documentazione programmatica convenzionale, sono dipesi dal verificarsi di eventi anomali dell'appalto in grado di modificarne sostanzialmente l'originaria configurazione temporale e non è quindi riferibile al mero adeguamento dei prezzi contrattuali nel contesto fisiologico del trascorrere del tempo programmato di compimento dell' opera. Sul punto vale la pena richiamare un'importante pronuncia arbitrale, che ha affermato che in “caso di illegittima sospensione dei lavori (fattispecie certo estendibile ad ogni ipotesi di anomalia attuativa non imputabile all'impresa), l'aumento del prezzo del petrolio, dei prodotti da esso derivati e dei prodotti siderurgici verificatosi nel periodo di esecuzione delle opere caratterizzato da negativa congiuntura economica costituisce una richiesta a titolo risarcitorio e non a titolo di revisione e/o adeguamento prezzi" (Coll. Arb. 12.12.2005, in Arch. Giur. 00. pp., 2006, 130; cfr. anche Coll. Arb. 30.06.2004, in Arch. Giur. 00.pp., 2004, 872). 

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