05 febbraio 2012

SULLA DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI E DEL PROGETTO


La dichiarazione di presa visione dei luoghi e del progetto, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 554/99, non implica che l'appaltatrice debba sostituirsi alla Stazione Appaltante nella predisposizione del progetto, ma che questa debba ritenersi riferita allo stato generale dei luoghi, non essendo l'impresa tenuta a procurarsi una conoscenza di questi ultimi e una cognizione dell'appalto diverse e maggiori di quelle poste a base del capitolato e dei disegni allegati (Coll. Arb. Roma, 23.03.2001, in Arch. Giur. 00. pp., 2002, 13; Coll. Arb. Roma, 27.04.1993, in Arch. Giur. 00.pp., 1994, 1296). L'appaltatore invero, nel rilasciare la dichiarazione ex art. 71 del D.P.R. n. 554/99 in fase di gara e in vista dell'offerta economica, non assume su di sé alcuna obbligazione di verifica congiunta del progetto, o addirittura di validazione dello stesso, per cui tale dichiarazione non presuppone alcun riscontro tecnico in ordine alle soluzioni progettuali adottate; ne discende che essa - anche in considerazione di quanto disposto dagli artt. 16 e 30 della L. n. 109/94 - non possa far venir meno la negligenza della Committente, evidenziata dall'avere affidato l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto originariamente carente (cfr. Coll. Arb. Roma, 24.07.2002, in Arch. Giur. 00. pp., 2003, 13). 

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