SULLA DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI E DEL PROGETTO
La dichiarazione di presa visione dei luoghi e del
progetto, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 554/99, non implica che
l'appaltatrice debba sostituirsi alla Stazione Appaltante nella predisposizione
del progetto, ma che questa debba ritenersi riferita allo stato generale dei
luoghi, non essendo l'impresa tenuta a procurarsi una conoscenza di questi
ultimi e una cognizione dell'appalto diverse e maggiori di quelle poste a base
del capitolato e dei disegni allegati (Coll. Arb. Roma, 23.03.2001, in Arch.
Giur. 00. pp., 2002, 13; Coll. Arb. Roma, 27.04.1993, in Arch. Giur. 00.pp.,
1994, 1296). L'appaltatore invero, nel rilasciare la dichiarazione ex art. 71
del D.P.R. n. 554/99 in fase di gara e in vista dell'offerta economica, non
assume su di sé alcuna obbligazione di verifica congiunta del progetto, o
addirittura di validazione dello stesso, per cui tale dichiarazione non
presuppone alcun riscontro tecnico in ordine alle soluzioni progettuali
adottate; ne discende che essa - anche in considerazione di quanto disposto
dagli artt. 16 e 30 della L. n. 109/94 - non possa far venir meno la negligenza
della Committente, evidenziata dall'avere affidato l'esecuzione dei lavori
sulla base di un progetto originariamente carente (cfr. Coll. Arb. Roma,
24.07.2002, in Arch. Giur. 00. pp., 2003, 13).
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