05 febbraio 2012

SULLA DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI E DEL PROGETTO


La dichiarazione di presa visione dei luoghi e del progetto, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 554/99, non implica che l'appaltatrice debba sostituirsi alla Stazione Appaltante nella predisposizione del progetto, ma che questa debba ritenersi riferita allo stato generale dei luoghi, non essendo l'impresa tenuta a procurarsi una conoscenza di questi ultimi e una cognizione dell'appalto diverse e maggiori di quelle poste a base del capitolato e dei disegni allegati (Coll. Arb. Roma, 23.03.2001, in Arch. Giur. 00. pp., 2002, 13; Coll. Arb. Roma, 27.04.1993, in Arch. Giur. 00.pp., 1994, 1296). L'appaltatore invero, nel rilasciare la dichiarazione ex art. 71 del D.P.R. n. 554/99 in fase di gara e in vista dell'offerta economica, non assume su di sé alcuna obbligazione di verifica congiunta del progetto, o addirittura di validazione dello stesso, per cui tale dichiarazione non presuppone alcun riscontro tecnico in ordine alle soluzioni progettuali adottate; ne discende che essa - anche in considerazione di quanto disposto dagli artt. 16 e 30 della L. n. 109/94 - non possa far venir meno la negligenza della Committente, evidenziata dall'avere affidato l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto originariamente carente (cfr. Coll. Arb. Roma, 24.07.2002, in Arch. Giur. 00. pp., 2003, 13). 

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01 dicembre 2010

CERTIFICAZIONI SOSTITUTIVE PER LA PARTECIPAZIONE AD APPALTI

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 e 74 del D. Leg.vo 163/2006, dell'art. 18 della L. 241/1990 e degli artt. 43, 46 e 77-bis del D.P.R. 445/2000 le clausole dei bandi di gara che richiedano certificati ai fini della partecipazione a gare ad evidenza pubblica devono considerarsi rispettate qualora venga prodotta un’appropriata dichiarazione sostitutiva, che l’Amministrazione appaltante ha la potestà (ovvero il potere-dovere) di verificare ai fini dell’eventuale esclusione.
Si è espresso in questo senso il Consiglio di Stato, con la sentenza 13/10/2010, n. 7459.
Con la medesima pronuncia la Corte ha chiarito, come conseguenza del principio sopra espresso, che è illegittima l’esclusione da una gara di appalto disposta perché l’impresa non ha inserito nella busta contenente la documentazione, così come prescritto dal disciplinare di gara, i certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti in data non anteriore a sei mesi, qualora l'impresa stessa abbia comunque prodotto, in sostituzione dei suddetti certificati, una dichiarazione sostitutiva appropriata.

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