27 giugno 2008

LE TERRE E LE ROCCE DA SCAVO NON CONTAMINATE E NON DANNOSE PER LA SALUTE SONO RIUTILIZZABILI

Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’Ambiente), all’art. 185 prevede espressamente che “il materiale litoide estratto da corsi d’acqua, bacini idrici ed alvei, a seguito di manutenzioni disposte dalle autorità competenti non rientra nel campo di applicazione della parte IV del decreto” e all’art. 186 prevede che detto materiale sia assoggettato alla disciplina dei rifiuti solo se contaminato e non vi sia l’avvio certo di operazioni di riutilizzo.
Tali principi sono stati confermati negli articoli 185 e 186 dal decreto correttivo del Codice dell’Ambiente approvato con D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, attraverso i quali viene ribadito il concetto che se tali materiali non sono contaminati o meglio non sono contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti e che, inoltre, hanno una destinazione ben definita, possono essere sottratti alla disciplina generale dei rifiuti.Tali disposizioni fanno opportuni distinguo tra materiali inquinati e non, ai fini della loro qualificazione quali rifiuti e del loro conseguente utilizzo e quindi non si può escludere aprioristicamente la possibilità di utilizzare i materiali inerti da scavo e di disalveo ritenendoli sempre e comunque “rifiuti”. [T.A.R. della Valle D’Aosta, sentenza n. 33 del 28 aprile 2008]