03 agosto 2008

ADEGUAMENTO DEI PREZZI NEGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

L’Autorità, ha ritenuto opportuno segnalare al Governo e al Parlamento la necessità di rivedere alcuni aspetti degli attuali meccanismi legislativi in materia di adeguamento dei prezzi negli appalti di lavori pubblici.
L’adeguamento dei prezzi contrattuali è attualmente disciplinato dall’articolo 133 del Codice dei contratti pubblici.
Anzitutto, il comma 2 dell’articolo 133 prevede che, per gli appalti di lavori pubblici, non si può procedere alla revisione dei prezzi come disciplinata dalla norma generale di cui al comma 1 dell’articolo 1664 del Codice civile, che disciplina l’istituto della revisione prezzi per effetto di circostanze imprevedibili.
Per gli appalti di lavori pubblici è prevista la parallela applicazione di due meccanismi: i) il “prezzo chiuso”; ii) la “compensazione dell’aumento dei prezzi dei singoli materiali da costruzione”.
1.1 Il Prezzo chiuso
Il “prezzo chiuso” è previsto dal comma 3 dell’art. 133 del Codice. Esso consiste nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale da applicarsi – nel caso in cui la differenza tra il tasso d’inflazione reale ed il tasso di inflazione programmata nell’anno precedente sia superiore al 2% – all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori. Tale percentuale è fissata da un decreto del Ministro delle Infrastrutture da emanare entro il 30 giugno di ogni anno. Il meccanismo del “prezzo chiuso” è finalizzato a garantire la certezza di spesa dell’amministrazione, con l’unica eccezione di eventuali aumenti convenzionalmente riferiti ad indici inflattivi di carattere generale.
L’applicazione del “prezzo chiuso” è legata all’indice di inflazione programmata e non a indici specifici di settore nonché alla durata dei lavori (superiore all’anno) e riguarda tutte le categorie di lavorazione (generali e specializzate). Dai dati a disposizione dell’Osservatorio è emerso che, nel periodo 2000-2007, gli appalti di lavori di durata superiore ad un anno rappresentano mediamente il 20% di tutti gli appalti per un importo medio di circa 3 milioni di euro.
Con D.M. 6 dicembre 2006 sono stati indicati gli scostamenti percentuali tra tasso d’inflazione reale e quello programmato per gli anni compresi tra il 1993 ed il 2005. Tali scostamenti sono risultati al di sotto del 2% e pertanto non si sono mai verificate le condizioni per attivare l’istituto in questione.
1.2 L’adeguamento dei prezzi dei singoli materiali da costruzione
I commi 4, 5, 6 e 7 dell’art. 133 del codice prevedono, in deroga al principio generalizzato del divieto di revisione prezzi, l’adeguamento dei prezzi di singoli materiali da costruzione previsti nel contratto di appalto, qualora, per effetto di circostanze eccezionali, i prezzi di questi materiali subiscano variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto ai prezzi rilevati dal Ministero delle infrastrutture nell’anno di presentazione dell’offerta da parte dell’impresa.
Ai fini dell’adeguamento dei prezzi dei singoli materiali la norma vigente prevede che debbano verificarsi le seguenti circostanze:
- l’aumento sia determinato da “circostanze eccezionali”;
- l’aumento ecceda del 10% il prezzo rilevato dal Ministero nell’anno di presentazione dell’offerta;
- l’aumento abbia luogo nell’anno successivo a quello di presentazione dell’offerta e sia rilevato con decreto del Ministro entro il 30 giugno dell’anno successivo alla variazione.
La norma in questione è stata introdotta dal legislatore in relazione all’aumento considerevole, nel 2004, del prezzo dell’acciaio e del rame, a fronte di un indice di inflazione contenuto (sotto il 2%). Fino a quella data gli aumenti dei prezzi delle materie prime e dei materiali si erano verificati in modo pressoché uniforme.