08 dicembre 2008

TERRENI A DESTINAZIONE EDIFICATORIA AI FINI FISCALI

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 460/E in data 1.12.2008, con riferimento alle seguenti norme che stabiliscono il trattamento fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di terreni edificabili:
- dell'art. 67, comma 1, del TUIR (Testo Unico delle imposte sui redditi – D.P.R. 917/1986), il quale prevede che sono tassabili come redditi diversi « … le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione … »;
- dell'art. 36, comma 2, della L. 248/2006, di conversione del cosiddetto «decreto Bersani» - D.L. 223/2006 ove si legge che ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva, dell'imposta di registro e dell'Ici, « … un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo … ».
ha precisato che la natura edificatoria dei terreni, anche ai fini fiscali, deve essere riscontrata sulla base della pianificazione urbanistica attuativa o di dettaglio, le cui previsioni prevalgono su quelle eventualmente difformi contenute nello strumento urbanistico generale adottato dal comune.