22 novembre 2009

CONFORMITÀ POLIZZE AGLI SCHEMI TIPO

L’espressione adoperata dall’art. 107, c. 4, DPR 554/99 e dall’art. 1, c. 3, DM 12 marzo 2004, n. 123 (“conformità agli schemi”), oltre alle finalità perseguite dalle citate disposizioni, fanno ritenere che soddisfino i requisiti richiesti dalla disciplina in materia anche documenti contrattuali che, pur non costituendo la fedele riproposizione del testo degli schemi di polizza riportati in allegato al DM 123/04, ne riproducano comunque i contenuti sostanziali, ancorché su stampati originali della Compagnia emittente.
Del resto, la giurisprudenza (ad es.: Cons. Stato, Sez. V, 19.02.2003, n. 918; Id. 4.04.2002, n. 1857) ha elaborato un costante indirizzo sull’interpretazione dei bandi di gara e dei connessi adempimenti documentali volto a privilegiare la massima partecipazione dei concorrenti, eventualmente anche a detrimento di formalità superflue e, comunque, non strettamente funzionali all’interesse pubblico alla serietà ed imparzialità della procedura concorsuale.
L’art. 1, c. 4, DM 123/04, afferma, inoltre, che “i concorrenti sono abilitati a presentare alle Stazioni appaltanti le sole schede tecniche, contenute nell’allegato al presente decreto ..”.
La formulazione di quest’ultima norma, così come le stesse caratteristiche della “scheda tecnica”, fanno ritenere che riguardo ad essa siano assai più ridotti gli spazi di “personalizzazione” e “differenziazione” dal testo allegato al DM 123/04.