18 novembre 2009

FATTURATO E BILANCIO

Non bisogna confondere, identificandoli, fatturato pregresso e presentazione del bilancio. In realtà, una cosa è la dimostrazione del fatturato pregresso, mentre altra cosa è la presentazione del bilancio. Infatti, come precisato da Cons. Stato, Sez. IV, 13.4.2005, n. 1699, “Le informazioni societarie ricavabili dal bilancio non si identificano ed esauriscono con quelle relative al fatturato. Il bilancio consente di verificare, per esempio, il livello di capitalizzazione, il rapporto di indebitamento, la consistenza patrimoniale, la ripartizione dei costi e dei proventi”.
Inoltre, l'art. 41, comma 1 del Codice dei contratti - che riproduce esattamente le prescrizioni di cui all'art. 47 della direttiva 2004/18 - include espressamente i bilanci tra i documenti che possono essere richiesti ai concorrenti, riservando alla stazione appaltante di stabilire quali requisiti devono essere posseduti dai concorrenti e correlativamente quali documenti devono essere a tal fine prodotti.
La lex specialis può imporre a ciascun partecipante – ancorchè riunito in associazione temporanea con altra impresa, trattandosi evidentemente di documenti di pertinenza di soggetti distinti ed autonomi, seppur occasionalmente riuniti in sede di offerta –, a pena di esclusione dalla gara, di produrre copia dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Al riguardo, come riconosciuto dal Consiglio di Stato (sez. VI, 26 marzo 2002, n. 2234), se la legge di gara impone determinati requisiti o documenti a pena di esclusione, è onere dell'interessato impugnare tempestivamente la legge di gara qualora preclusiva della sua partecipazione. (Parere Autorità n. 87 del 10/09/2009)