08 novembre 2009

LA REGOLA DEL FAVOR PARTECIPATIONIS

La Commissione di gara può applicare la regola del favor partecipationis solo qualora vi siano previsioni della lex specialis di gara poco chiare, sempre nel rispetto dei principi di certezza del diritto, di par condicio dei concorrenti e di trasparenza amministrativa. Per cui, va preclusa alla stazione appaltante e alla Commissione di gara qualsiasi esegesi del testo di gara, se essa non sia giustificata da una obiettiva incertezza del significato e non si basi su un procedimento ermeneutico, che conduca all’integrazione delle regole di gara, palesando significati del bando non chiaramente desumibili dalla lettura della sua originaria formulazione. In presenza di clausole riguardanti requisiti di partecipazione asseritamente impeditivi della partecipazione alla gara, sussiste per l'interessato l'onere di immediata impugnazione del bando di gara (cfr. il parere dell’Autorità di vigilanza n.208/2008; Consiglio Stato sez. V, 11 luglio 2008, n. 3436; Consiglio Stato sez. V, 28 ottobre 2008, n. 5384).