17 novembre 2009

PREMIO DI ACCELERAZIONE

Il termine di ultimazione dei lavori, secondo i principi generali di cui all'articolo 1184 c.c., si presume a favore dell'appaltatore e pertanto l'amministrazione non puo' ne' prevedere un termine cosi' breve, in relazione all'entita' e complessita' dell'opera da realizzare, da rendere materialmente e tecnicamente impossibile la prestazione, ne' pretendere un accelerazione o al contrario un rallentamento, tali da implicare un andamento anomalo dell'appalto o la sopportazione di oneri eccedenti ogni previsione contrattuale.
In tale contesto si inserisce il premio di accelerazione (art. 23 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145) con il quale l'appaltatore viene sollecitato nell'ultimazione dell'opera rispetto al termine fissato in contratto. L'acceleramento nell'esecuzione non deve essere incompatibile con il compimento dell'opera a regola d'arte, dal momento che le obbligazioni contrattuali devono comunque essere garantite: infatti la prestazione di conseguire una anticipazione nell'ultimazione dell'opera non costituisce un obbligo dell'appaltatore, bensi' e' una condizione che consente la corresponsione del premio da parte della stazione appaltante.
Per tale motivo i premi di accelerazione rappresentano dei compensi autonomi rispetto al corrispettivo dovuto all'appaltatore, in quanto diretti a retribuire lo stesso per i vantaggi che fa conseguire alla stazione appaltante: adempiono quindi, ad una funzione inversa a quella cui adempie la penale per il ritardo. L'attuale previsione normativa che prevede l'inserimento nel contratto della clausola del premio di accelerazione, rappresenta un elemento condizionante l'offerta e pertanto deve essere prevista fin dall'esperimento della gara. Infatti, l'impresa dotata di strumenti operativi od organizzativi tali da consentire uno sviluppo temporale accelerato nell'esecuzione dei lavori, potra', grazie alla consapevolezza della presenza della clausola relativa al premio, formulare una offerta basata anche su detto incentivo. (Delibera AdV n. 122 del 29/04/2002)