07 novembre 2009

LA CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
L. 31 maggio 1965 n. 575; L 17 gennaio 1994 n. 17; D. L.vo 8 agosto 1994 n. 490; D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252

Per contratti al di sotto di € 154.937,07 non è richiesto alcun adempimento.
La certificazione antimafia si divide in "comunicazione" ed "informazione" antimafia.
A determinare se si tratta di comunicazione o informazione è l'entità dell'importo e l'oggetto del contratto.

LAVORI PUBBLICI:
- da € 154.937,07 a € 5.000.000,00 (al netto d'IVA)
comunicazione: certificato rilasciato dalla Camera di Commercio con la dicitura antimafia. La Prefettura la rilascia solamente quando il certificato della C.C.I.A.A. non è munito della dicitura antimafia o quando il privato non ha l'iscrizione alla C.C.I.A.A (Es. associazioni, persone fisiche, ecc.);
- da € 5.000.000 in su
informazione: richiesta alla Prefettura dove ha la sede legale la ditta con allegato il certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. per la comunicazione ovvero dichiarazione sostitutiva. Il modello della richiesta deve essere presentato in triplice copia; in una di queste la Prefettura deve apporre il timbro di ricevuta e la sigla dell'impiegato, dopodiché il richiedente provvederà ad inviarla all'ente richiedente come dimostrazione dell'avvenuta richiesta. Sarà cura dell'Ufficio Antimafia inviare direttamente la risposta, dopo aver effettuato gli opportuni accertamenti, all'Ente richiedente.

FORNITURA DI BENI E SERVIZI:

• da € 154.937,07 a € 200.000 (al netto d'IVA)
•• comunicazione: vedi caso "lavori pubblici".

• da € 200.000 in su
•• informazione: vedi caso "lavori pubblici".


SUBAPPALTI E COTTIMI:

• da € 154.937,07 in su
•• solo informazioni: vedi caso "lavori pubblici"

Autocertificazione:
solo nei casi di: lavori o forniture dichiarati urgenti, rinnovi di contratti, denunce di inizio attività e attività sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso indicate nella tabella C del regolamento approvato con D.P.R. 26/4/1992 n. 300 (Regolamento concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241), iscrizioni al Registro Cooperative.

Certificati antimafia:
Il certificato Antimafia, rilasciato dalla Camera di Commercio, è un normale certificato di iscrizione dell'impresa, in bollo e con valore legale, con inserita, in calce al documento, dopo l'elenco completo dei soggetti per cui si effettua il controllo, la seguente dicitura (dicitura Antimafia): "nulla osta ai fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni. La presente certificazione è emessa dalla Camera di Commercio utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo utilizzato dalla Prefettura di Roma".
Attraverso questo collegamento la Camera di Commercio è in grado di verificare l'inesistenza o meno di cause di divieto, sospensione e di decadenza per licenze, concessioni, iscrizioni ed altri provvedimenti (previsti dalla legge 575) riferiti a persone titolari di cariche o qualifiche nell'impresa. Il certificato con dicitura Antimafia è equiparato pertanto, a tutti gli effetti, alle comunicazioni o segnalazioni delle Prefetture (articolo 1 c. 1 decreto 16/12/1997 n. 486).
Naturalmente il certificato può essere rilasciato solo nel caso in cui il controllo effettuato abbia esito positivo; in caso di esito negativo, il richiedente deve rivolgersi alla Prefettura competente. Il certificato ha una validità di 6 mesi calcolati dalla data del rilascio, e può essere richiesto per le imprese iscritte alle Camere di Commercio di tutto il territorio nazionale.
Le persone a cui si effettua la verifica sono le seguenti (in questo caso il controllo è automatico) a seconda delle differenti forme di impresa (allegato 5 del dlgs. 08/08/1994 N. 490):
per l'impresa individuale: l'imprenditore
per la SNC: tutti i soci
per le SAS e le SAPA: i soci accomandatari
per le SPA, le SRL e le SOC. COOP. a r.l.: il legale rappresentante e tutti i membri del Consiglio di Amministrazione
per le società estere con sedi secondarie in Italia: coloro che le rappresentino stabilmente in Italia
per soggetti R.E.A.: i legali rappresentanti ed i membri del Consiglio di Amministrazione
per i consorzi con attività esterna, le società consortili o i consorzi cooperativi: il legale rappresentante, i membri del Consiglio di Amministrazione e ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10% nonchè i consorziati o soci per conto dei quali i consorzi o le società consortili operano in modo esclusivo con la Pubblica Amministrazione.


MODULISTICA:
Autocertificazione (pdf 6Kb)
Dichiarazione sostitutiva CCIAA (pdf 13Kb)
Elenco persone fisiche (pdf 12Kb)
Richiesta comunicazioni dei privati (pdf 11Kb)
Richiesta informazioni (pdf 12Kb)
Modello GAP (Gare d'Appalto) e subappaltatori: Il modello GAP deve essere compilato per tutti gli appalti e subappalti di opere pubbliche o di forniture di importo pari e/o superiore a € 51.600,00 (vedi modello e istruzioni su sito Prefettura di Milano)
vedi: