24 gennaio 2010

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Dall'1 gennaio 2010 è entrata a regime la procedura per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica prevista dall'art. 146 del decreto legislativo 42/2004 (Codice dei beni culturali) e viene così a decadere il regime transitorio più volte prorogato. La procedura ordinaria prevista dall'art. 146 del D.Lgs 42/04, di competenza regionale (salva delega ad altro ente pubblico), è caratterizzata dall'intervento della Soprintendenza non più in via successiva, ma preventiva attraverso il rilascio di un parere entro un termine perentorio. Il parere del Sovrintendente ha natura vincolante per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e quindi del successivo titolo abilitativo edilizio (DIA o permesso di costruire).

Con il nuovo regime:
- l'autorità competente entro 40 gg dovrà verificare la documentazione, acquisire il parere della commissione per il paesaggio e trasmettere la richiesta alla sovrintendenza;
- la sovrintendenza nei 45 gg successivi dal ricevimento dovrà emanare il parere vincolante. Se la sovrintendenza non esprime il proprio parere si procederà, ma a discrezione dell'amministrazione, alla convocazione della conferenza dei servizi (che si dovrà concludere entro 15 gg);
- l'autorità competente, in caso di parere favorevole, rilascerà l'autorizzazione paesaggistica; in caso di parere negativo emana il preavviso di diniego. Il termine è di 20 gg;
- l'autorità competente procederà al rilascio dell'autorizzazione o al diniego in ogni caso decorsi 60 gg dal ricevimento della pratica da parte della sovrintendenza.
La durata massima del procedimento è di 105 gg, salvo che non si debba convocare la conferenza dei servizi nel qual caso sarà di 120 gg. I tempi potrebbero risultare anche superiori considerato che i termini per l'intervento della sovrintendenza decorrono dal ricevimento della documentazione.
La nuova disciplina trova applicazione anche ai procedimenti che alla data del 31 dicembre 2009 non si sono ancora conclusi con l'emanazione dell'autorizzazione. In Lombardia la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”, all’art. 80, attribuisce al comune (comma 1), alla Provincia (comma 3) e alla Regione (comma 2) funzioni amministrative per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e l’irrogazione delle relative sanzioni.