18 gennaio 2010

OMESSA DELEGA AL RESPONSABILE DEI LAVORI E RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE

Alcuni insegnamenti impartiti dalla sentenza della Cassazione penale Sez. IV, Sentenza 22/09/2009, n. 36869 in tema di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Per comodità di lettura si fa riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 anziché al D.Lgs. n. 494/1996.
1 - La posizione centrale del committente.
Il D.Lgs. n. 81/2008 definisce come committente il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione [v. ora art. 89, comma 1, lettera b, D.Lgs. n. 81/2008].
Inoltre, il committente, nella fase di progettazione, di esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si deve attenere alle disposizioni di cui all'art. 15 D.Lgs. n. 81/2008 che detta misure generali per la tutela e la sicurezza dei lavoratori [v. ora art. 90, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008].
Ai sensi dell'art.art. 93, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, la eventuale designazione di un responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse all'esecuzione degli obblighi previsti dall'art. 15 D.Lgs. n. 81/2008.
2 - I rapporti tra committente e responsabile dei lavori.
In proposito, la Sez. IV premette che, “in materia di infortuni sul lavoro in un cantiere edile, il committente rimane il soggetto obbligato in via principale all'osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza ex art. 90, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, atteso che l'effetto liberatorio si verifica solo a seguito della nomina del responsabile dei lavori e nei limiti dell'incarico conferito a quest'ultimo”.
Afferma che “in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri, il committente è esonerato dalle proprie responsabilità esclusivamente se ha provveduto con tempestività non solo alla nomina di un responsabile dei lavori, ma altresì al conferimento allo stesso di una delega avente ad oggetto gli adempimenti richiesti per l'osservanza delle norme antinfortunistiche". (Circa il rapporto tra committente e responsabile dei lavori in termini di delega vedi per tutte, Cass. 15 settembre 2009, Fasolin, in ISL, 2009, 11, …..; Cass. 10 giugno 2008, P.M. e Scarfone, in Dir.prat.lav., 2008, 29, 1686; Cass. 10 agosto 2006, Chiusi, ibid., 2006, 46, 2671).
3 - Obbligo di verifica dell’idoneità tecnica dell’appaltatore.
La Sez. IV rammenta che “ll D.Lgs. 494/1996, all'art. 3 [v. ora art. 90, comma 9, lettera a, D.Lgs. n. 81/2008], prevede che il committente, all'atto dell'affidamento dell'incarico, verifichi la idoneità tecnica dell'appaltatore, richiedendo l'esibizione di documenti attestanti l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato”.
Precisa che “lo scopo della disposizione è quello di evitare che l'esecuzione dei lavori sia affidata a soggetti tecnicamente inadeguati al compito da svolgere, con conseguente rischio di pericolosità dei lavori”, che, “in materia di infortuni sul lavoro, nel caso di appalto di lavori di ristrutturazione edilizia il committente, anche quando non si ingerisce nella loro esecuzione, rimane comunque obbligato a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati”, e che “la violazione di tale disposizione configura a carico del committente un'ipotesi di responsabilità per culpa in eligendo".
Prende poi atto che, nel caso di specie, “i lavori edili erano stati affidati ad un'impresa non iscritta alla camera di commercio e priva di partita IVA, per cui dubbia era la sua affidabilità tecnica; le gravi ed evidenti violazioni, delle misure di sicurezza (operai al lavoro sul tetto senza ponteggi), erano cadute sotto la percezione visiva del committente, abitante nello stesso immobile ove venivano effettuati i lavori e che non era intervenuto per porre riparo alle violazioni”.

vedi anche:
La delega di funzioni al responsabile dei lavori


Nomina del responsabile dei lavori


Tabella di confronto delle modifiche apportate alle norme