16 gennaio 2010

REQUISITI SPECIALI - AVVALIMENTO

I requisiti soggettivi di cui all’art. 38, D.Lgs. n. 163/2006 non possono costituire oggetto di avvalimento, consistendo in requisiti personali che deve possedere (e dimostrare) ciascun soggetto che voglia intrattenere rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione.
L’avvalimento può riguardare solo i requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo; ma, anche per questi, si deve ottemperare agli obblighi di documentazione previsti dall’art. 49, D.Lgs. n. 163/2006, il quale, al fine di utilizzare l’istituto dell’avvalimento prevede che il concorrente (singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 34, D.Lgs. n. 163/2006) in relazione ad una specifica gara può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto; a tali fini, il concorrente allega:
- una sua dichiarazione (verificabile ai sensi dell'articolo 48, del D.Lgs. n. 163/2006) attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui al citato articolo 38,
- una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38,
- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente,
- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 né si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 34, comma 2 con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
- e allega, in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Al riguardo, occorre ricordare che l'istituto dell'avvalimento presuppone non soltanto che, in sede di gara, siano indicati i soggetti ed i requisiti specifici di cui il concorrente si intende avvalere, ma anche che sia data la prova, mediante presentazione di dichiarazione, di impegno da parte dell'impresa ausiliaria (T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 7 aprile 2009 , n. 3227). Peraltro, poiché la facoltà di avvalimento costituisce una rilevante eccezione al principio generale che impone che i concorrenti ad una gara pubblica possiedano in proprio i requisiti di qualificazione, la prova circa l'effettiva disponibilità dei mezzi dell'impresa avvalsa deve essere fornita in maniera rigorosa (T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 30 marzo 2009 , n. 837). (Parere AVCP 5/11/2009 n. 124)