14 gennaio 2010

L'INFORMATIVA ANTIMAFIA

L’informativa antimafia costituisce una tipica misura cautelare di polizia, che prescinde dall’accertamento, in sede penale, di uno o più reati connessi all’associazione di tipo mafioso, dalla prova dell’infiltrazione mafiosa nell’impresa e del condizionamento delle scelte imprenditoriali.
Il Consiglio di Stato, sez. IV, 29 luglio 2008, n. 3723 ha sottolineato come, pur essendo insito nella informativa antimafia un ampio margine di accertamento e di apprezzamento, donde i limiti del sindacato giurisdizionale, esercitabile nei soli casi di manifesti vizi di eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti, tuttavia, “al fine di evitare il travalicamento in uno stato di polizia e per salvaguardare i principi di legalità e di certezza del diritto, non possono reputarsi sufficienti, ai fini indicati, fattispecie fondate sul semplice sospetto o su mere congetture prive di riscontro fattuale, occorrendo altresì l’individuazione di idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o collegamenti con le associazioni mafiose, con la conseguenza che la valutazione del Prefetto deve essere sorretta da uno specifico quadro indiziario, ove assumono rilievo preponderante i fattori induttivi della non manifesta infondatezza che i comportamenti e le scelte dell’imprenditore possano rappresentare un veicolo di infiltrazione delle organizzazioni criminali negli appalti delle pubbliche amministrazioni.”
In altri termini le fonti da cui si possono desumere gli elementi relativi alla sussistenza di tentativi di infiltrazioni mafiose previsti dall'art. 10 comma 7, d.P.R. n. 252 del 1998 devono ritenersi tassative (pur nella finalità preventiva dell'informativa) e comunque le fonti stesse devono ricondursi a provvedimenti giudiziali o amministrativi: se è vero che la disciplina delle informazioni antimafia partecipa alla medesima ratio delle misure di prevenzione (funzione cautelare e preventiva rispetto alla criminalità organizzata) e come tale può trovare applicazione anche nell'ipotesi in cui gli indizi non assumono carattere di gravità, precisione e concordanza, è altrettanto vero però che nell'esercizio del potere di valutazione, coinvolgente il delicato equilibrio tra esigenze di tutela dell'ordine pubblico e attività di impresa, l'Amministrazione deve assumere una posizione di imparzialità in conformità a quanto previsto dall'art. 97 Cost., posizione che, pur non rivestendo quel carattere di terzietà proprio del potere giurisdizionale, deve ciononostante imporre una valutazione complessiva di tutti gli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria, e quindi anche quelli che potrebbero condurre ad una giudizio liberatorio dell'impresa soggetta a verifica.