21 gennaio 2010

NON SOLO NOMIMA MA ANCHE DELEGA PER IL RESPONSABILE DEI LAVORI

Il decreto Lgs. n. 106/2009 correttivo del D. Lgs. 81/2008, con la modifica dell’art. 89, comma 1, lettera c) definisce il responsabile dei lavori quale il: “soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento”.
Il “può” indica chiaramente la facoltà della nomina da parte del committente del responsabile dei lavori. Il ricorso all’istituto della delega si ritiene debba necessariamente accompagnare l’incarico del responsabile dei lavori, necessità questa che è stata comunque individuata nelle varie indicazioni fornite dalla giurisprudenza in base alla quale ogni qualvolta si devono trasferire obblighi penali da un soggetto ad un altro è necessario che ciò sia fatto tramite l’istituto della delega che tra l’altro è stato regolamentato, sia pure per i datori di lavoro, dall’art. 16 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008.

In merito, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23090 del 10/6/2008, Sezione IV, ha avuto modo di esprimersi nel senso che il responsabile dei lavori deve essere oggetto di una esplicita delega da parte del committente e con accettazione scritta da parte dello stesso (il che esclude una nomina ope legis) e che inoltre il committente è esonerato dal rispetto degli obblighi che eventualmente lo stesso ha inteso trasferire al responsabile dei lavori. In tale sentenza si legge che “L’esenzione del committente dalle responsabilità che la legge gli impone si verifica solo a seguito della nomina del responsabile dei lavori e nei limiti dell’incarico conferito a quest’ultimo”; inoltre “Dalla formulazione della suddetta norma, dunque, emerge chiaramente che il legislatore, nel prevedere l’esonero del committente dalle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro nel cantiere, lo ha subordinato alla nomina di un responsabile dei lavori, nell’ambito però della delega ad esso conferita. Alla nomina del responsabile dei lavori si deve imprescindibilmente accompagnare un atto di delega, con il quale si attribuiscano al predetto responsabile dei lavori poteri decisionali, cui sono connessi evidenti oneri di spesa o, più in generale, la determinazione della sfera di competenza attribuitagli”.
“Il legislatore, in sostanza”, ha proseguito la Corte di Cassazione in tale sentenza, “non ha predeterminato gli effetti della nomina del responsabile dei lavori, avendo stabilito espressamente che l’area di esonero della responsabilità del committente dipende dal contenuto e dall’estensione dell’incarico conferitogli”. Le condizioni perché vi sia un esonero da responsabilità del committente sono quindi la nomina di un responsabile dei lavori, la tempestività di detta nomina in relazione agli adempimenti da osservarsi in materia di sicurezza del lavoro e l’estensione della delega conferita al responsabile dei lavori ai predetti adempimenti.

In una precedente sentenza, la n. 29149 del 10 agosto 2006 la Sezione III della stessa Corte di Cassazione aveva sostenuto che «il committente può essere sgravato degli obblighi in materia di sicurezza e di salute da attuare nel cantieri temporanei soltanto se abbia conferito incarico al responsabile dei lavori, non essendo sufficiente, per l’esonero da responsabilità del committente, la nomina del responsabile dei lavori ove non intervenga delega a quest’ultimo, che nella specie non risulta essere stata espressamente rilasciata».