05 gennaio 2010

OFFERTE ANOMALE E UTILE D'IMPRESA

In tema di congruità dell'offerta, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 466 del 28.1.2009, ha ribadito che la stessa, oltre che nei suoi singoli elementi, deve essere valutata globalmente, al fine di apprezzarne l'attendibilità complessiva. Secondo i giudici in particolare non è fondamentale l'esiguità dell'utile che il concorrente si prefigge di conseguire, sempre che ci sia un margine di utile, dal momento che elementi rilevanti sono sia la certezza che l'offerta sia seria, nel senso che il concorrente non abbia intenzione di trarre lucro dal futuro inadempimento delle obbligazioni contrattuali, sia i vantaggi indiretti che l'appalto può procurare in termini di prestigio, di entità del fatturato e di prequalificazione per i successivi appalti. Sulla base del principio sopra enunciato consegue che è illegittimo, in difetto di preventiva contestazione all'impresa interessata, il provvedimento di esclusione di una offerta giudicata anomala sulla base della non congruità dell'utile conseguente all'esecuzione dell'appalto.
La marginalità dell'utile di impresa, seppure risulti da calcoli matematici, deve poter essere verificato in contraddittorio con l'impresa onde valutare le eventuali giustificazioni, che potrebbero dimostrare il bilanciamento tra l'utile esiguo e i vantaggi derivanti, all'impresa, dall'aggiudicazione e dallo svolgimento dell'appalto.