07 gennaio 2010

POTERE DI AUTOTUTELA DELLA COMMISSIONE DI GARA

La funzione della commissione di gara si esaurisce soltanto con l'approvazione del proprio operato da parte degli organi competenti dell'amministrazione appaltante e, cioè, con il provvedimento di c.d. aggiudicazione definitiva. Nel periodo intercorrente tra tali atti, la commissione può riesaminare, nell'esercizio del potere di autotutela, il procedimento di gara già espletato, anche riaprendo il procedimento di gara, per emendarlo da errori commessi e da illegittimità verificatesi, anche in relazione all'eventuale illegittima ammissione o esclusione dalla gara di un'impresa concorrente.
E’ quanto affermato dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sentenza 12 novembre 2009, n. 7042.
Costituisce principio pacifico e consolidato che la Pubblica amministrazione, ed anche le commissioni di gara, possono riesaminare sempre i propri atti, al fine di renderli legittimi o di adeguarli al pubblico interesse. La dottrina e giurisprudenza hanno, puntualmente, individuato i seguenti cinque limiti all’esplicarsi del potere di autotutela decisoria: a) obbligo di una congrua motivazione; b) presenza di concrete ragioni di pubblico interesse, non riconducibili alla mera esigenza di ripristino della legalità; c) necessaria considerazione dell’affidamento delle parti private destinatarie del provvedimento oggetto di riesame, tenendo conto anche del tempo trascorso dalla sua adozione; d) rispetto delle regole del contradditorio procedimentale; e) effettuazione di una adeguata istruttoria.
I giudici amministrativi evidenziano che il potere di riesame della commissione di gara può conoscere un duplice esercizio. In primo luogo, un esercizio diretto, immediato, nel senso che la commissione, pur dopo aver provvisoriamente individuato il vincitore, può intervenire spontaneamente, rivalutando le proprie pregresse decisioni. In secondo luogo, un esercizio indiretto, informando, in merito ai sopraggiunti dubbi di legittimità del proprio stesso operato, il competente organo dell'amministrazione appaltante, investito del potere di approvazione degli atti di gara ed invitandolo, pertanto, a sospendere il procedimento diretto all'aggiudicazione definitiva ed a rimettere gli atti alla medesima commissione, per un necessario riesame.
Detto riesame, in qualsiasi forma venga esercitato, costituisce, ad avviso del CdS, una concreta attuazione dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, che devono informare qualsiasi attività della Pubblica amministrazione, inclusa, ovviamente, l’attività delle commissioni di gara, al fine di ottenere l’emanazione di atti maggiormente conformi ai modelli legali e congruamente finalizzati alla tutela di pubblici interessi.
Il Consiglio di Stato ritiene che non appare necessaria la comunicazione di avvio dell’attività di riesame, in quanto essa non dà luogo ad un autonomo procedimento amministrativo, stante l’unitarietà tendenziale del complessivo procedimento di gara.