13 febbraio 2010

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

L’art. 57 del D.lgs. 163/2003, formulato in attuazione della disciplina comunitaria, prevede che le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara in ipotesi predeterminate, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o nella determina a contrarre.
Tra le ipotesi di deroga al principio generale della gara pubblica la stessa disposizione, al comma 2 lett. b), contempla il caso in cui “per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato”.
Legittimamente in caso di ampia motivazione che dà effettivamente conto dell’esistenza dei presupposti di legge si provvede all'affidamento di un servizio a trattativa privata in presenza dei presupposti stabiliti dall’art. 57, comma 2, lett. b), D.lgs 163/2006. Si osserva al riguardo che l’impresa ricorrente non ha dato alcuna prova e dell’esistenza di un sistema alternativo che possa soddisfare le esigenze pubbliche esternate nella delibera comunale e della disponibilità di un sistema analogo da parte della stessa ricorrente, rimanendo una semplice petizione di principio l’asserzione dell’esistenza di “tecnologie alternative che consentano di assicurare le medesime funzionalità”. (TAR Puglia Lecce sez.III 29/1/2010 n. 372)