11 febbraio 2010

DANNI PROVOCATI DA CANI RANDAGI

La Pubblica amministrazione risponde dei danni provocati da cani randagi, in applicazione del principio generale del neminem laedere ex art.2043 c.c., qualora abbia omesso e trascurato di adottare i provvedimenti e/o le cautele idonee a rimuovere ed eliminare il potenziale pericolo rappresentato dai cani randagi, con i poteri attribuiti dalla legge e con le modalità oggetto della discrezionalità amministrativa. I cani randagi costituiscono per l'utente della pubblica via un'insidia non prevedibile nè evitabile ed in definitiva un pericolo occulto di cui la Pubblica amministrazione non può non essere chiamata a rispondere. (vedi Cass civ Sez. SS.UU., 20/04/2006, n. 9159 - Cass civ Sez. SS.UU., 20/04/2006, n. 916 - Cass civ Sez. SS.UU., 20/04/2006, n. 9191)