DANNI PROVOCATI DA CANI RANDAGI
La Pubblica amministrazione risponde dei danni provocati da cani randagi, in applicazione del principio generale del neminem laedere ex art.2043 c.c., qualora abbia omesso e trascurato di adottare i provvedimenti e/o le cautele idonee a rimuovere ed eliminare il potenziale pericolo rappresentato dai cani randagi, con i poteri attribuiti dalla legge e con le modalità oggetto della discrezionalità amministrativa. I cani randagi costituiscono per l'utente della pubblica via un'insidia non prevedibile nè evitabile ed in definitiva un pericolo occulto di cui la Pubblica amministrazione non può non essere chiamata a rispondere. (vedi Cass civ Sez. SS.UU., 20/04/2006, n. 9159 - Cass civ Sez. SS.UU., 20/04/2006, n. 916 - Cass civ Sez. SS.UU., 20/04/2006, n. 9191)
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