11 febbraio 2010

MISURE DI SICUREZZA E RESPONSABILITA'

La Cassazione – sentenza n. 2360 del 2010 – ha accolto il ricorso presentato dalla vedova di un automobilista che chiedeva di essere risarcita dall'Ente autostradale per i danni subiti in conseguenza della morte del congiunto. Quest'ultimo era deceduto dopo che, in autostrada, avendo perso il controllo della propria autovettura, era finito in un raccoglitore di acqua piovana posto circa otto metri a lato della carreggiata, nel quale la vettura era piombata 400 metri dopo essere uscita dalle sede stradale, cappottandosi per l’urto contro il bordo superiore del manufatto (il raccoglitore di acqua piovana) ed era annegato. La donna contestava alla societa` di gestione di non aver posto, sul luogo del sinistro, un guardrail ed un'adeguata protezione.
La Cassazione ha disposto un nuovo esame della vicenda invitando il giudice di merito a valutare se con l'istallazione di adeguate protezioni potevano essere ridotte le conseguenze del sinistro.
La Suprema Corte ha sottolineato che, qualora l’evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni, il problema del concorso della cause trova soluzione nell'art. 41 cod. pen..
Norma di carattere generale applicabile nei giudizi civili di responsabilità in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l’evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti la esclusiva efficienza causale di una di esse. In particolare, in riferimento al caso in cui una dalle cause consiste in una omissione, la positiva valutazione sull'istanza del nesso causale tra omissione ed evento presuppone che si accerti che l'azione omessa, se fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea ad impedire l’evento danno ovvero a ridurne le conseguenze; e non può esserne esclusa l’efficienza soltanto perchè sia incerto il suo grado di incidenza causale.
La Cassazione ha affermato che il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti non può prescindere da una valutazione sul contesto in cui esse si trovano. Nel caso in esame il raccoglitore d’acqua era posto lungo un’autostrada, cioè un’arteria per definizione destinata al traffico veloce in condizioni di sicurezza, dove è del tutto legittimo viaggiare a una velocità non particolarmente moderata, purchè nei limiti imposti dalla legge. Quindi, una volta che ai normali utenti della strada è consentito tenere in autostrada una velocità relativamente elevata, non è ammissibile che “possa essere stato considerato non pericoloso un manufatto di quel tipo, posto a circa otto metri di distanza laterale da una sede autostradale neppure delimitata da guard-rail”. L’esistenza di un nesso causale tra l’omissione della società autostrade e l’evento non può essere esclusa soltanto perché è incerto “il suo grado di incidenza causale”.