10 febbraio 2010

APPALTI DI SERVIZI - ASSOCIAZIONE DI IMPRESE

Appalti di servizi - principio di corrispondenza tra quote di partecipazione all’associazione di imprese, percentuale di esecuzione delle attività e quote di possesso dei requisiti tecnici ed economici - Tar Piemonte sez.I 29/1/2010 n. 467
Il principio di corrispondenza tra quote di partecipazione all’associazione di imprese, percentuale di esecuzione delle attività e quote di possesso dei requisiti tecnici ed economici deve trovare cittadinanza anche nel settore degli appalti di servizi, al fine di garantire la stazione appaltante in ordine alla effettiva capacità tecnico economica delle imprese aggiudicatarie dei servizi, le quali debbono essere in grado di far fronte alle obbligazioni contrattuali, discendendone che solo ove la singola impresa costituente il raggruppamento sia dotata della capacità economica adeguata alla sua percentuale di partecipazione al raggruppamento, la medesima può adeguatamente adempiere alla prestazione di servizio scaturente dall’aggiudicazione del contratto di appalto.
Se un’impresa che partecipa in una determinata quota ad un’ATI non possiede poi la qualificazione richiesta dalla legge speciale nella stessa misura, non può garantire l’amministrazione di adempiere correttamente alla sua obbligazione contrattuale, generandosi uno scollamento tra il quantum di partecipazione al raggruppamento e la misura della partecipazione dell’impresa all’esecuzione del contratto di appalto di servizi.
Ragion per cui deve predicarsi anche nel settore dei servizi la cogenza e vigenza del principio di corrispondenza tra quote di partecipazione al raggruppamento, quote di qualificazione e percentuale di esecuzione dei servizi affidati dalla P.A.
Non è di ostacolo il dato meramente formale e non escludente, che l’art. 37, comma 6 del d.lgs. n. 163/2006 impone unicamente, per le ati partecipanti a gare di appalto di servizi, di indicare le parti di servizio che saranno eseguite dalle singole imprese associate. E’ fatto comunque salvo il potere regolamentare della singola stazione appaltante, che ha ampia facoltà di disciplinare autonomamente il possesso dei requisiti di qualificazione in capo alle singole imprese componenti il raggruppamento (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 09 ottobre 2009 , n. 9861).