09 febbraio 2010

POLIZZA ‘‘ALL RISK’’

Con Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, sono stati approvati gli ‘‘schemi di polizza tipo” per le garanzie fideiussorie e assicurative previste dal Codice che risolvono alcune questioni non definite dalla normativa.
1 – Somma assicurata
L’ammontare della somma assicurata nella garanzia per danni di esecuzione, non essendo definito dal comma 1 dell’articolo 103 del D.P.R. n. 554/99, veniva spesso indicato dalle stazioni appaltanti in misura esorbitante. Il D.M. 12 marzo 2004, n. 123 (schema tipo 2.3, art. 4) stabilisce che la somma assicurata ‘‘deve corrispondere, alla consegna dei lavori, all’importo di aggiudicazione dei lavori”.
2 - Omesso o ritardato pagamento del premio
Le stazioni appaltanti, conformemente a quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 103 del D.P.R. n. 554/99, richiedono che la polizza ‘‘all risk’’ contenga la clausola secondo cui l’omesso o ritardato pagamento del premio da parte dell’appaltatore non comporta l’inefficacia della garanzia. Il D.M. 12 marzo 2004, n. 123 (schema tipo 2.3, art. 23) prevede che:
‘‘L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del Contraente non comporta l’inefficacia della copertura assicurativa nei confronti del Committente per 2 mesi a partire dalla data del pagamento dovuto.
La Società si impegna ad avvertire del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata A.R., il Committente, il quale può sostituirsi al Contraente nel pagamento del premio.
In mancanza di intervento sostitutivo del Committente, trascorsi 2 mesi dalla data del pagamento dovuto, la copertura cessa per riprendere a condizioni da convenirsi fra le parti”.
In base alla previsione normativa, la copertura assicurativa permane, nonostante il mancato pagamento del premio, per i due mesi successivi alla relativa scadenza.
Tuttavia è possibile che la stazione appaltante si sostituisca all’appaltatore nel pagamento del premio, cessando, in caso contrario, la copertura assicurativa trascorso il bimestre sopraccitato.
3 – Franchigie
Le polizze prevedono la possibilità di applicare franchigie o scoperti che consentiranno di ridurre l’ammontare dei premi.